Il contribuente può scegliere se impugnare solo l’atto consequenziale e non anche quello presupposto – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Apr 15, 2019 |


Il contribuente può scegliere se impugnare solo l’atto consequenziale oppure di impugnarlo unitamente all’atto presupposto.

Costituisce principio consolidato quello secondo il quale l’efficacia probatoria della relata di notifica può essere posta nel nulla mediante la proposizione della querela di falso. Una volta che, come nella specie, risulti giudizialmente accertata la falsità della relata, la notifica deve conseguentemente ritenersi tamquam non esset e, pertanto, inesistente.

La sentenza impugnata ha violato tale principio là dove ha affermato la ritualità della notifica degli avvisi di accertamento , senza tener conto dell’esito della esperita querela di falso, il cui accertamento positivo ha avuto gli effetti di paralizzare l’efficacia probatoria delle relate in questione.

Ciò posto, costituisce principio consolidato quello secondo il quale l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.

Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19 comma 3 DLGS 546/1992 :

  • 1) di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (nella specie, la cartella di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto;
  • 2) o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nella specie, l’avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria;

spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa.

Nella specie, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, poiché emerge dalla stessa sentenza, e non è controverso, che i ricorrenti hanno scelto di impugnare solo gli atti consequenziali (cartelle di pagamento), la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originariamente proposto dai contribuenti, il quale è risultato fondato nel merito per difetto della notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) dalle cartelle impugnate.

Cassazione Civile ordinanza n. 10290 del 12/04/2019

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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