Il contribuente non è obbligato ad impugnare congiuntamente gli atti presupposti e l’atto consequenziale – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Gen 3, 2019 |


Impugnazione atti presupposti ed atto consequenziale anche separatamente.

La società contribuente ha impugnato, con distinti ricorsi, sei cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti da Riscossione Sicilia (già Serit Sicilia) s.p.a., allegando di esserne venuta a conoscenza solo a seguito di comunicazione della conseguente iscrizione ipotecaria, separatamente impugnata.

La CTP di Messina, riuniti i ricorsi, li ha dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 19, comma 3, ultima parte, del DLGS n. 546/1992 e la pronuncia, appellata dalla contribuente, è stata confermata dalla CTR Sicilia , sezione staccata di Messina.

La società ricorre per la cassazione di tale sentenza e con il primo lamenta falsa applicazione dell’art. 19 cit., per avere la commissione dichiarato inammissibili i ricorsi ritenendo, in modo erroneo, che la norma imponga di impugnare gli atti presupposti e l’atto consequenziale congiuntamente, senza neppure considerare che essa aveva proposto contestuale ricorso anche per l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria ed aveva chiesto la riunione dei giudizi, fissati per la discussione il medesimo giorno e dinanzi al medesimo collegio sia in primo grado sia in appello.

Il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che una lettura costituzionalmente orientata dell’art.19, comma 3, ultima parte, del DLGS n.546/92 (ove è previsto che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri” e che “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”) impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere anche prima, e separatamente, l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione .

Cassazione Civile ordinanza n. 32836 del 19/12/2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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