Giudizio civile: inammissibile la produzione in appello della cartella esattoriale e della relativa relazione di notifica – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Ott 9, 2018 |


Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano che, confermando la pronuncia del giudice di pace della stessa città, ha dichiarato nulli e improduttivi di effetti il sollecito di pagamento n. ______ e la cartella esattoriale n. __________, per essersi i relativi crediti estinti per prescrizione quinquennale.

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che l’estratto di ruolo depositato in primo grado non ha sollevato l’agente della riscossione dall’onere di provare l’intervenuta notifica della cartella di pagamento entro il termine di prescrizione, e che la relata di notifica e la copia della cartella esattoriale, che erano stati prodotti solo in appello, costituivano documenti nuovi, inammissibili in quella sede.

Il ricorso si fonda su un unico motivo e denuncia la nullità della sentenza e del procedimento sull’assunto che il giudice di merito avrebbe errato nell’applicare l’art. 345 c.p.c., considerando prova nuova la documentazione prodotta in appello, costituita dalla relazione di notifica e dalla cartella esattoriale, laddove, invece, già di per sé l’estratto di ruolo avrebbe dato prova dell’interruzione della prescrizione, cosicché i documenti depositati in secondo grado avrebbero dovuto essere considerati una mera integrazione della prova già prodotta, e, pertanto, avrebbero dovuto essere valutati ammissibili in quella sede.

Il ricorso è infondato e va rigettato, perché correttamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile la produzione in appello della cartella esattoriale e della relativa relazione di notifica, trattandosi di documenti di cui non è stata dedotta l’impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado.

Cassazione Civile ordinanza 24262 del 4-10-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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