Firma a stampa funzionario : nullità avviso accertamento Tarsu – Avv. Davide Middione

Posted By contribuenteweb on Ott 22, 2018 |


La Commissione ritiene fondato il motivo di gravame con il quale si deduce la nullità degli atti impositivi in quanto non legalmente sottoscritti da parte del funzionario addetto, di cui è solamente riprodotto a stampa il nominativo.

Recita, in proposito, l’art. 1 comma 87 Legge 549/1995:
La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’ indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati devono essere indicati in un apposito provvedimento dirigenziale “.

La ratio legis è chiara:

  • il legislatore ha voluto favorire l’ informatizzazione delle procedure di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali consentendo che gli atti prodotti da tali procedure non rechino alcuna firma autografa, bensì la sola indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile della loro emanazione;
  • al contempo, però, ha previsto — a garanzia del contribuente e, in generale, della trasparenza dell’ azione amministrativa — che il nome del soggetto responsabile (nonché la fonte dei dati utilizzati nelle procedure di liquidazione e accertamento dei tributi) risultino da un apposito provvedimento di livello dirigenziale;

cosicchè il cittadino possa in ogni tempo, accedendo al provvedimento che contiene l’indicazione del nome del soggetto responsabile dell’ emanazione degli atti impositivi, verificare che il nominativo indicato a stampa in calce all’ atto impositivo corrisponda effettivamente a quello del soggetto responsabile dell’emanazione dell’ atto medesimo.

Nella fattispecie il Comune non ha provato, per come suo preciso onere, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1 comma 87 Legge 549/1995.

Infatti non risulta provato nè che l’atto rientri nell’ambito degli atti amministrativi suscettibili di una completa ed automatica elaborazione informatica, nè che l’avviso di accertamento contenga alcun riferimento all’apposito provvedimento di livello dirigenziale che indichi la legittimazione del nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati.

E’ palese, pertanto, la violazione della normativa che consente la firma automatizzata, e di conseguenza va annullato l’avviso di accertamento Tarsu impugnato.

Commissione Tributaria Provinciale Caltanissetta sentenza n. 1039 del 10-10-2018

 

DAVIDE MIDDIONE
AVVOCATO

Foro di CALTANISSETTA

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