Fermo amministrativo esattoriale : quali rischi in caso di circolazione?

Posted By contribuenteweb on Dic 10, 2019 |


Nessuna sanzione amministrativa può essere applicata nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale.

Ciò lo si ricava dal combinato disposto degli articoli 86 comma 3 DPR 602/1973 e 214 comma 8 Codice della Strada.

Infatti, nella procedura di fermo esattoriale non c’è nomina di un custode, con la conseguenza che la nuova sanzione prevista dall’ art. 214 comma 8 non trova più applicazione nei confronti di chiunque circoli con un veicolo sottoposto a fermo fiscale MA unicamente nei confronti del custode.

Circostanza confermata anche al punto 10.2 della Circolare Ministero dell’ Interno Prot. N. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019

 

 

**DPR 602/1973 – Art. 86 Fermo di beni mobili registrati

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

**CODICE DELLA STRADA – Art. 214 comma 8

Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.988,00 a € 7.953,00. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’ art. 214-bis. il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario. 

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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