Estratto ruolo crediti contributivi : SI interesse ad agire. SI prescrizione successiva notifica cartelle- Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Set 23, 2018 |


Il ricorrente deduce di essersi portato presso gli uffici di Equitalia ( 2017 ) ove gli veniva comunicato che aveva delle pendenze per cartelle INPS ed INAIL . Di essersi fatto rilasciare l’estratto del ruolo relativo al carico pendente e  che dall’esame del suddetto documento si rilevava come il concessionario della riscossione asserisse di avergli notificato 8 cartelle esattoriali ( nel 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010 ).

Ciò posto il ricorrente eccepisce la omessa notifica delle 8 cartelle impugnate e quindi la nullità delle stesse, l’intervenuta decadenza, l’intervenuta prescrizione dei crediti INPS ed INAIL e comunque di non essere tenuto a pagare le somme portate nelle predette cartelle.

Eccepisce  in ogni caso l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell’articolo 3 comma 9 Legge 335/1995.

Preliminarmente deve ritenersi sussistente l’interesse ad agire del ricorrente atteso che nel difendersi la resistente ha insisto per il rigetto del ricorso, la prova della notifica e l’insussistenza della prescrizione.

Dall’ esame della documentazione prodotta in atti si evince la regolare notificazione delle cartelle di pagamento opposte.

Ciò posto deve altresì osservarsi che come recentemente ribadito dalle SS.UU.
la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24 comma 5 DLGS 46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3 commi 9 e 10 Legge 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’articolo 2953 codice civile . Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto ” ( Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 23397 del 17-11-2016).

Essendosi irrimediabilmente prescritti i crediti contributivi, portati nelle cartelle di pagamento notificate ( 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 ) , e non essendo stati prodotti altri atti interruttivi della prescrizione ( tra data notifica cartelle e proposizione ricorso anno 2017 ) deve accogliersi il ricorso .

 

Tribunale Lavoro Venezia , dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, sentenza del 7-08-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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