Estratto ruolo crediti contributivi : SI interesse ad agire, prescrizione quinquennale- Avv. Maria Luisa Votano

Posted By contribuenteweb on Mar 29, 2019 |


Il GL di Reggio Calabria, con sentenza n. 516/2019, in materia di azione per accertamento negativo del credito, relativamente a presunti mancati pagamenti di contributi previdenziali IVS e MOD. D.M. 10, accoglieva la domanda attorea basata su l’invocata richiesta di annullamento dei ruoli sottesi alle cartelle per omessa notifica; sulla richiesta di declaratoria per maturata prescrizione delle pretesa creditoria, intervenuta anche successivamente alle singole asserite notifiche, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell’agente di riscossione per estinzione con conseguente richiesta di declaratoria di nullità dei ruoli relativi alle cartelle di come sopra prescritte.

Quindi eccepiva in ricorso i seguenti motivi: 1. OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO – INESISTENZA ED O NULLITA’ DELLE STESSE, VIOLAZIONE DI LEGGE ASSENZA DI TITOLO ESECUTIVO; 2. MATURATA PRESCRIZIONE DEI CREDITI EX ART 3, COMMI 9 E 10 L. 335 DEL 1995 3. PRESCRIZIONE SUCCESSSIVA ALLA PRESUNTA NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO; 4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART 7 E 17 L. 212/2000 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART 360, COMMA 1 , N° 3 E 5 cpc, per mancata indicazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni portati nelle pretese.

Definitivamente pronunciandosi l’Autorità adita, riteneva fondato il ricorso accertando, preliminarmente, l’interesse ad agire sussistente per l’accertamento della prescrizione, anche avvalorato dalla resistenza in giudizio degli enti.

Sul punto pur dandosi atto che di recente è stata emessa una serie di pronunce da parte della Corte di Cassazione che escluderebbero l’interesse ad agire per accertare la prescrizione dell’obbligazione contributiva portata da un estratto di ruolo in sede di opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc sulla base di assenza di minaccia di atti esecutivi o comunque sussistendo buoni motivi per ritenere che l’Ente proceda allo sgravio ( in tale senso vedasi Cass –sesta sez sentt. Numeri N. 5443/19, 5444/19; 5445/ 19 , 6166/19 e 6723/19, 6887/19) tuttavia si tratta di un orientamento ancora non consolidato nel tempo e peraltro di segno contrario alle pronunce di Cass sez VI n. 10809 /17 e n. 29174/17 che invece avevano confermato l’interesse meritevole ad un accertamento della prescrizione in sede di contestazione all’estratto di ruolo. Quindi, concludeva, sussistere l’interesse ad agire per l’accertamento sulla obbligazione contributiva.

In ordine alla prescrizione, non producendo gli Enti costituiti prove su eventuali atti interruttivi, ha ritenuto quindi prescritte le pretese contributive e, ha disposto, in ultimo di mandare alla Cancelleria “di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ed alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, il presente provvedimento al fine di valutarne , per quanto di competenza , la rilevanza penale in ordine ai fatti emersi nella presente vicenda , con rilevanti somme prescritte ( circa 320 mila euro ) di contributi pubblici per inerzia dei soggetti preposti alla riscossione e per aver dato causa ad azione giudiziale con esborso di cui alla liquidazione delle spese del giudizio.”.

 

MARIA LUISA VOTANO
AVVOCATO

Foro di REGGIO CALABRIA

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