Disconoscimento fotocopia : soltanto l’originale è idonea prova della notifica cartella esattoriale.

Posted By contribuenteweb on Mag 13, 2018 |


Con il disconoscimento formale della fotocopia, l’Agente della Riscossione , per fornire la prova della rituale notificazione della cartella, è obbligato a depositare l’originale .

Il contribuente interponeva ricorso avverso due preavvisi di fermo amministrativo ( derivanti in massima parte da cartelle esattoriali INPS ed INAIL ) avendo riscontrato che la firma apposta sulle notifiche non era la propria.

La CTP di Torino dichiarava il difetto di giurisdizione per i crediti INPS e INAIL e rigettava il ricorso per i debiti di natura tributaria.

Come lo stesso concessionario della riscossione riconosce nelle proprie difese “le notifiche vennero eseguite al portiere dello stabile e non a mani dell’odierno ricorrente” tuttavia, dall’analisi delle relate di notifica, gli atti risultano chiaramente consegnati personalmente al destinatario ravvisandosi peraltro la firma dell’avvenuto ricevimento.

Stante la discordanza tra quanto riportato in atti dall’Agente di Riscossione con quanto risulta dalle relate di notifica si debbono accogliere le censure del contribuente in ordine al mancato perfezionamento del procedimento notificatorio.

Ad abundantiam è ravvisabile peraltro la mancata produzione da parte dell’Agente di Riscossione degli originali avvisi di ricevimento, delle notifiche, in presenza di espressa richiesta da parte del contribuente, ciò in contrasto con il più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di notificazione della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale, soltanto l’avviso di ricevimento prodotto in originale è documento idoneo a comprovare l’avvenuta notifica, quando il contribuente abbia espressamente contestato la conformità del documento prodotto in fotocopia e la eventuale sottoscrizione apposta.

Da quanto sopra le notifiche debbono ritenersi inesistenti, ne discende l’annullamento degli atti impugnati in ogni loro parte rimanendo assorbite le doglianze in luogo al difetto di giurisdizione.

Commissione Tributaria Regionale Piemonte sentenza n. 97 del 18-01-2018

 

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