Disconoscimento fotocopia : l’ Agente della riscossione deve produrre l’originale – Dott. Pietro Cocchiara

Posted By contribuenteweb on Gen 8, 2019 |


Effetti mancato assolvimento produzione, ad opera di Riscossione Sicilia spa , degli originali referti di notifica delle cartelle di pagamento impugnate.

A fronte delle doglianze mosse sull’illogicità, contraddittorietà e/o erroneità manifesta della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento che, ha rigettato la dedotta domanda, considerata la mancata produzione degli originali di parte resistente dei referti di notifica delle cartelle di pagamento gravate e nonostante l’Ordinanza Collegiale, che onerava specificatamente l’agente della riscossione alla loro produzione, la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sez. I, sentenza n. 5960/01/2018 resa l’08/11/2018 e depositata in segretaria il 20/12/2018, accogliendo l’appello e condannando parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio ha disposto quanto segue.
Ergo, i giudici di secondae hanno richiamato quanto disposto da:

  • Art. 2712 codice civile Le riproduzione fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche, e in genere ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime“.
  • Art. 2719 codice civile le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero non è espressamente disconosciuta“.
  • Art. 18, comma 2 D.P.R. n. 445/2000 « L’autenticazione delle copie può essere fatta dal “pubblico ufficiale” dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o la quale deve essere depositato il documento, nonché da notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco».

Orbene, la contestazione formulata dalla ricorrente obbligava il concessionario a dimostrare la regolare notifica dei ruoli che gli sono stati affidati per l’incasso dall’amministrazione.

Quest’ultima deve innanzitutto conservare gli originali delle cartelle fino all’incasso, se vuole provare l’esistenza del presunto credito in caso di esercizio del diritto di accesso da parte del contribuente. E deve, poi, dimostrare la ritualità delle notifiche esibendo in originale le relate, perché la riproduzione fotostatica – priva dell’attestazione di autenticità del pubblico ufficiale – non ne garantisce la corrispondenza.

Solo con questi originali, dunque, il concessionario può provare il diritto alla riscossione e l’amministrazione il suo diritto di credito vantato.

Per tali ragioni l’attestazione riportata in calce alla relata dovrà essere considerata tamquam non esset. Sul punto, fra tutte: Corte di Cassazione Civile, Sez. 6, Ord. n. 13846 pubblicata il 31/05/2018.

CTR Palermo sentenza n. 5960 del 20/12/2018

 

PIETRO COCCHIARA
DOTTORE COMMERCIALISTA

O.D.C.E.C.   AGRIGENTO

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