Destinatario assente : notifica nulla senza affissione avviso alla porta abitazione – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Mar 5, 2019 |


Notifica 140 cpc : è nulla in assenza affissione avviso alla porta abitazione del contribuente.

L’appello del contribuente è fondato e , pertanto, va accolto.

E ciò per la nullità della notifica della cartella di pagamento a seguito della violazione dell’art. 140 codice procedura civile , ossia a causa dell’omessa affissione sulla porta di abitazione del destinatario dell’avviso di deposito dell’atto alla casa comunale e mancato recapito della successiva raccomandata informativa.

E’ lo stesso Concessionario ad ammettere che tale affissione è avvenuta presso l’ Albo pretorio anziché alla porta di abitazione del destinatario così come prevede l’art. 140 codice procedura civile, con conseguente ineccepibile fondatezza delle doglianze dell’appellante contribuente.

Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 codice procedura civile richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicchè e nulla se ne sia stato omesso taluno di essi ( ivi compresa l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario ).

La comprovata nullità della notifica della cartella impugnata, applicabile alla fattispecie in oggetto per espressa disposizione della sentenza Corte Costituzionale n. 258/2012, comporta l’estinzione della pretesa creditoria ( Tassa automobilistica ) per decorso dei termini prescrizionali triennali applicabili ex articolo 3 DL 2/1986.

CTR Lazio sentenza n. 136 del 18/01/2019

 

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BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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