Debiti contributivi Inps prescritti : nessun termine per l’opposizione all’ Intimazione di pagamento – Avv. Bruno Maviglia
Equitalia Servizi di Riscossione spa ricorre in cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce che, a suo dire, avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione alla Intimazione di pagamento nonostante la stessa fosse stata proposta con ricorso depositato il 26 ottobre 2012, ben oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell’opposta Intimazione (il 22 agosto 2012)
Il motivo è infondato avendo correttamente la Corte di Appello considerato l’opposizione proposta avverso l’ Intimazione di pagamento una opposizione all’esecuzione, ex art. 615 codice proceduta civile , per la quale non è previsto alcun termine di decadenza; ed infatti, essendo stato eccepito un fatto estintivo ( la prescrizione della pretesa contributiva di cui all’ Intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento), ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta.
Cassazione Civile ordinanza n. 15223 del 12-06-2018