CTR Torino : inammissibile l’appello di Equitalia promosso da avvocato libero foro.

Posted By contribuenteweb on Ago 1, 2018 |


E’ pacifico che la legitimatio ad processum costituisca un presupposto la cui verifica il Giudice è tenuto a compiere d’ufficio ed alla quale può procedere in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite della formazione del giudicato interno. Nella fattispecie emerge l’inesistenza di tale requisito in capo al soggetto delegato da Equitalia Servizi di Riscossione spa .

Per l’art. 11 comma 2 DLGS 546/1992 a decorrere dal 01-01-2016 l’Agente della riscossione deve stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata . Prescrizione che trova indiretta conferma nel successivo articolo 12 comma 1 che prevede come le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione …devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

La norma sopra citata viene poi esplicitamente ribadita dal Decreto Legge 193/2016 convertito il Legge 225/2016 che prevede all’articolo 1 comma 8 :

<< Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11 comma 2 DLGS 546/1992 >>.

Stante la specificità della disposizione nessun rilievo può assumere nel processo tributario quanto pure stabilito dal citato articolo 1 comma 8 DL 193/2016 circa la possibilità per l’ Agente della riscossione di avvalersi degli avvocati del libero foro risultando essa utilizzabile ex lege solo per le vertenze avanti ad altre giurisdizioni.

Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso in appello di Equitalia Servizi di Riscossione spa perché interposto in palese violazione degli articoli 1 comma 8 DL 193/2016 e 11 comma 2 DLGS 546/1992.

Commissione Tributaria Regionale Piemonte sentenza n. 1053 del 13-06-2018