CTR Piemonte : da gennaio 2016 l’ Agente Riscossione NON può stare in giudizio con avvocati libero foro.
Contro un atto di appello presentato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione innanzi la CTR Piemonte avverso una sentenza di accoglimento, il resistente contribuente , tra le altre, eccepiva preliminarmente – come pregiudiziale processuale – la carenza di rappresentanza processuale in capo all’Agente della Riscossione.
In particolare, riteneva inammissibile l’appello proposto dal Fisco perché lo stesso era rappresentato in giudizio a mezzo di legale del libero Foro; chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Chiamata a pronunciarsi, la Commissione, ha statuito che l’AdER
“non può che avvalersi dei propri funzionari dell’Agenzia medesima, cioè territorialmente competenti, ovvero della struttura territorialmente sovraordinata, vale a dire la Direzione Regionale delle Entrate…. continua, pertanto, ad applicarsi l’art. 11, comma 2 del Dlgs 546/92, così come il comma 8, 3° periodo, dell’art. 1 del DL 193/16”.
Altresì, il Collegio, richiamava precedenti giurisprudenziali, nella specie: CTP Napoli 11055/2017, CTP Varese 310/2017, CTP Campobasso 32/18 e CTR Genova 1745/17; concludeva, quindi, che la carenza di legittimazione processuale riscontrata assorbe ogni altra questione portata in giudizio comportando così l’arresto del giudizio di appello.
Commissione Tributaria Regionale Piemonte sentenza n. 728 del 17-04-2018
Commento: Avv. Maria Luisa Votano
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