CTR Palermo: la società consolidata non ha alcun vantaggio fiscale nella deduzione del costo rinvenuto dalla società consolidata- Dott. Pietro Cocchiara

Posted By contribuenteweb on Gen 14, 2020 |


CONSOLIDATO FISCALE: LA SOCIETÀ CONSOLIDATA NON HA ALCUN VANTAGGIO FISCALE NELLA DEDUZIONE DEL COSTO RINVENUTO DALLA SOCIETÀ CONSOLIDATA.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sentenza n. 6600/01/2019, pronunciata il 16/10/2019 e depositata in segreteria il 13/11/2019, ha accolto l’appello principale della società contribuente e rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 1032/2013, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sez. 4, che ha confermato la fondatezza dell’avviso di accertamento opposto, con riferimento all’assoggettamento a ripresa fiscale dei costi d’internazionalizzazione, disconosciuti dall’Ufficio.

I giudici di prime cure hanno ritenuto meritevole di accoglimento la tesi dell’Ufficio sull’asserita veste di negotiorum gestor contrattualmente assunta dalla società consolidata e sull’esonero che ne sarebbe derivato per questa, non pronunciandosi, però, sulla doglianza riguardante l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato avendo l’Ufficio disconosciuto i costi di internazionalizzazione dedotti dalla società consolidante.

Secondo la tesi esposta dall’appellante, non si sarebbe assolutamente tenuto conto del concomitante e complementare ricavo realizzato e tassato dalla società consolidata prestatrice del servizio oggetto del rilievo mosso.

Orbene, secondo l’assunto dell’appellante, la rideterminazione dell’Ires dovuta, in capo alla società consolidante, ha generato un effetto, sul piano economico, di duplicazione della tassazione, nella misura in cui nessuna rilevanza è stata riconosciuta alla componente di ricavi scaturiti dalla medesima operazione (ricavo della società consolidata), e, tuttavia, conteggiato illegittimamente in sede di accertamento, e quindi, la consequenziale rideterminazione di quel «reddito complessivo globale», in cui l’intera operazione, nel complesso ha confluito.

Soggiungesi, che l’Ufficio ha cambiato radicalmente il suo rilievo, integrandolo nel corso del giudizio sull’asserita veste di negotiorum gestor in capo alla società consolidante, che avrebbe condotto, a suo dire, alla non deducibilità dei costi d’internazionalizzazione sostenuti dalla società consolidata.

Per i giudici regionali, il gravame dell’appellante era fondato atteso che, in primis, le due società, ovverosia, la società consolidante (che espone il costo) e quella consolidata (che espone il ricavo di pari importo) nell’anno in questione hanno presentato un bilancio consolidato e sono state assoggettate ad una tassazione di gruppo.

Ciò ha come immediato corollario che la simmetria delle vicende impositive, che hanno coinvolto la società consolidante e quella consolidata, doveva necessariamente riverberarsi all’interno del gruppo consolidato, una volta che la valutazione delle relative conseguenze doveva passare attraverso un riequilibrio di tutte le posizioni coinvolte, posto che l’assoggettamento a imposta del gruppo è costituito da una sintesi, risultante dalla somma algebrica degli imponibili che si realizza in capo al soggetto controllante.

In secundis, i giudici di secondo grado decidendo sulla piena sussistenza dei costi di internazionalizzazione in oggetto e, dunque della loro piena deducibilità, hanno statuito che, una cosa sono i contratti stipulati tra la consolidante ed i propri committenti e cosa diversa è il contratto di consulenza internazionale stipulato tra la società consolidante e quella consolidata, nella piena autonomia da parte della consolidante di avvalersi nello svolgimento della sua attività d’internazionalizzazione di un soggetto che abbia la capacità tecnica all’assolvimento degli obblighi previsti in seno alle attività d’internazionalizzazione.

In ultimo, i giudici di appello hanno rilevato che all’Ufficio non è consentito di integrare nel corso del giudizio le motivazioni contenute nell’avviso di accertamento, atteso che l’avviso di accertamento fiscale deve essere, sin dal momento della sua emissione, completo in ogni suo elemento e l’Agenzia delle Entrate vi deve far confluire tutte le proprie conoscenze circa la posizione del contribuente (Cass. n. 9810/2014).

PIETRO COCCHIARA
DOTTORE COMMERCIALISTA

O.D.C.E.C.   AGRIGENTO

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