CTR Palermo : avviso accertamento nullo per difetto sottoscrizione – Dott. Pietro Cocchiara

Posted By contribuenteweb on Gen 10, 2019 |


Avviso di accertamento nullo, per difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, in violazione dell’art. 42 DPR. 600/1973.

Il contribuente ad avviso dell’autorevole e granitico orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità radicatosi sul punto, ha diritto di chiedere l’esibizione della delega, quindi, a fronte dell’eccezione di nullità dell’atto per vizio di sottoscrizione, scatta, in capo al resistente, l’onere di produrre in giudizio la delega, non traducendosi tale fattispecie in un indebito controllo sull’organizzazione interna dell’Agenzia delle Entrate, siccome il contribuente si limita a domandare di visionare la presenza della delega e non censura in alcun modo l’opportunità della delega stessa.

In altri termini, non essendovi obbligo, in capo all’Ufficio, di allegare la delega all’avviso di accertamento sottoscritto da un delegato, il contribuente ha sempre interesse a eccepire, anche solo in via generale, il vizio di sottoscrizione dell’atto impositivo, compulsando così l’Amministrazione alla produzione in giudizio della delega al fine di dimostrare l’esistenza di tutti i requisiti di validità della stessa, a pena di nullità dell’atto di accertamento. il contribuente ha sempre interesse a eccepire, anche solo in via generale, il vizio di sottoscrizione dell’atto impositivo.

Ergo, il contribuente ha censurato l’insufficiente e/o omessa pronuncia dei giudici provinciali sul punto, deducendo che l’inesistenza di un valido provvedimento di delega risultava per tabulas: si trattava, invero, di un documento invalido, ovvero immotivato, giacché mancante delle ragioni sottese alla sua emissione, come la carenza di personale, assenza, vacanza o malattia, oltreché del termine di validità, ossia la durata, che avrebbero giustificano il conferimento del potere di firma (rappresentanza) nei confronti del firmatario degli atti di accertamento.

Rebus sic standibus la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sent. n. 5965/01/2018 del 27/09/2018 e depositata in segreteria il 20/12/218, in accoglimento dell’appello promosso dal contribuente, ha ritenuto condivisibile l’eccezione relativa alla mancata pronuncia dei primi giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento in ordine al difetto di legittimazione attiva per difetto di sottoscrizione e carenza di delega.

Secondo l’assunto dei giudici regionali, appare peraltro confermato dalla giurisprudenza della S.C. come la validità della delega sia subordinata alla indicazione delle ragioni che hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenze, vacanze, malattie, ecc., oltre alla precisazione del termine di validità oltre, ovviamente, al nominativo del soggetto delegato.

Elementi questi che non appaiono tutti contenuti nella delega che, pertanto, deve ritenersi non valida.

CTR Palermo sentenza n. 5965 del 20/12/2018

 

PIETRO COCCHIARA
DOTTORE COMMERCIALISTA

O.D.C.E.C.   AGRIGENTO

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