CTR Napoli : inammissibilità dell’appello notificato con poste private e inesistenza della notifica – Avv. Sossio Colella

Posted By contribuenteweb on Lug 10, 2018 |


Inammissibilità dell’appello notificato con poste private e inesistenza della notifica.

La CTR di Napoli, sez. 14^, con la sentenza n. 6450/14/2018 del 19.6.2018, e depositata il 03.07.2018, ha rigettato l’appello del Comune poiché notificato mediante poste private, non già a mezzo di Poste Italiane.

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso introduttivo del contribuente che lamentava l’intervenuta prescrizione dei tributi locali di cui alle cartelle di pagamento conosciute a seguito di rilascio dell’estratto di ruolo. Si costituiva l’Agente della Riscossione che depositava le relate di notifica ed il Comune, quale ente impositore.

Avverso la sentenza, che accoglieva il ricorso introduttivo del contribuente, proponeva appello il Comune che eccepiva la ritualità delle notifiche e la fondatezza della pretesa impositiva. Si costituiva il contribuente mediante difensore abilitato il quale, tra le altre eccezioni, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità dell’appello poiché notificato mediante poste private e, dunque, l’inesistenza assoluta della notifica, con la relativa inapplicabilità della sanatoria in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

Ed invero, la CTR di Napoli accoglieva tale eccezione preliminare e dichiarava inammissibile l’appello del Comune ritenendo che “trattandosi di notifica effettuata a mezzo di posta privata, deve parlarsi di “inesistenza” della notifica che non consente il raggiungimento dello scopo previsto per la nullità in quanto la giurisprudenza di legittimità assegna alla notifica effettuata a mezzo delle poste private, il più grave vizio dell’inesistenza non sanabile neppure, come nel caso de quo, con il raggiungimento dello scopo e quindi anche con la costituzione della controparte”.

Tuttavia, a parere del Collegio del gravame, è pur vero che l’art. 1 co. 57, L. 124/2017 ha disposto l’abrogazione dell’art. 4 dlgs n. 261/1999, e di conseguenza tale abrogazione comporta la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale dei servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari. Tale abrogazione opera con decorrenza dal 10 settembre 2017. Nondimeno, il citato comma 57, art. 1, l. 124/2017, ha un contenuto più ampio e deve essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma, secondo cui “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (cioè dal 29.08.2017) l’Autorità nazionale di regolamentazione determina gli specifici obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all’art. 5, co. 2, Dlgs n. 26/1999, introdotto dal citato comma 57; con le stesse modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”.

Ciò induce a ritenere, come affermato dalla Cassazione con ordinanza n. 23887 del 2017 che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza della Cassazione sopra citato.

Da ciò ne deriva l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ente impositore e la relativa inesistenza assoluta della notifica con la relativa inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Commissione Tributaria Regionale Napoli sentenza n. 6450 del 3-07-2018

 

SOSSIO COLELLA
AVVOCATO

Foro di S. Maria C.V.

 

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