CTR Messina n. 6515/2019-Prova notifica cartella : avviso di ricevimento e NON atti equipollenti – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Dic 4, 2019 |


La CTP di Messina ha ritenuto esistente la prova della notifica della cartella sulla base delle fotocopie delle interrogazioni cartelle prodotte dalla SERIT Sicilia, in cui vi era l’annotazione notifica avvenuta.

Ritiene il Collegio che al fine di ritenere avvenuta la notifica della cartella avrebbe dovuto essere prodotta la fotocopia dell’avviso di ricevimento della cartella, che è l’unico documento attestante il perfezionamento della notifica.

Al riguardo è jus receptum che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti , quali, ad esempio , registri o archivi informatici dell’Amministrazione .

Ciò posto deve ritenersi , in mancanza della produzione dell’avviso di ricevimento, che, nella fattispecie in esame , non è stata fornita la prova della notifica della cartella di pagamento con la conseguenza della illegittimità del preavviso di fermo.

Ed invero l’omissione della notificazione dell’atto presupposto, su cui si incentra la domanda del contribuente, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.

Pertanto deve accogliersi l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi nullo il preavviso di fermo amministrativo.

CTR Messina sentenza n. 6515 del 12-11-2019

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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