CTR Lombardia : valido l’appello telematico se ricorso introduttivo cartaceo – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Mar 4, 2019 |


La Commissione, concordando convintamente con quanto stabilito dalla Suprema Corte ( per tutte sent. Cass. Civ. SS.UU. n.23620 del 28.09.2018 ) ritiene che in seguito alla introduzione del domicilio digitale previsto dall’art. 16, sexies del DL 179/2012, convertito con modifiche dalla Legge 221/2012, come modificato dal DL 90/2014, convertito con modifiche dalla Legge 114/2014, è valida la notificazione al difensore presso l’indirizzo pec risultante dall’albo professionale di appartenenza.

A parere della Commissione la notifica dell’appello effettuata ai difensori  ( i quali, essendo avvocati ed appartenenti ad un ordine professionale, devono obbligatoriamente disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata sin dal novembre 2009 )  è valida a tutti gli effetti di legge.

La Commissione inoltre evidenzia che con la riforma del contenzioso tributario, attuata con il DLGS 156/2015, si è previsto all’art. 16/bis del novellato DLGS 546/92 che :

<<le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013 n.163 e dai successivi documenti di attuazione>>.

Nel caso in esame risulta che la notifica è stata effettuata in una forma legislativamente prevista ed atta ad assicurare la conoscenza dell’atto,  essendo stati rispettati gli standard previsti dal DM del 04.08.2015.

La Commissione rileva, inoltre, che la difesa  si è limitata a sostenere solo che l’appello non potesse essere notificato in via telematica, essendo stato il giudizio in primo grado instaurato in modalità cartacea, non deducendo, però, alcun vizio sostanziale della notifica telematica.

La Commissione ritiene, pertanto, valida ed efficace la notifica telematica effettuata e di conseguenza valido ed ammissibile l’appello.

CTR Lombardia sentenza n. 780 del 21/02/2019

 

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BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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