CTR Lombardia : senza contraddittorio preventivo nulli tutti gli avvisi di accertamento – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Ott 26, 2018 |


Il ricorso introduttivo e l’appello sono fondati tenuto conto dei seguenti motivi.

Preliminarmente si osserva che l’instaurazione del contraddittorio costituisce principio fondamentale di civiltà giuridica e principio generale valido in ogni campo dell’attività amministrativa.

L’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea , che ha pari rango e dignità dei trattati dell’Unione, stabilisce infatti il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, e ciò prescindendo da distinzioni fra tributi armonizzati e non.

Tra l’altro la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata” mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione di cui all’art. 10 dello Statuto del contribuente) tra amministrazione e contribuente (anche) nella fase precontenziosa o endo-procedimentale.

Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione dello stesso, è posto a salvaguardia del diritto di difesa del contribuente ( art. 24 Costituzione) nonché del buon andamento dell’amministrazione ( articolo 97 Costituzione ).

Il che consente anche al contribuente di chiarire il proprio punto di vista già in ambito amministrativo senza essere costretto a farlo per la prima volta in sede contenziosa.

Il diritto al contraddittorio trova la sua origine non solo nelle fonti internazionali (trattati e sentenze) ma anche in quelle interne (Costituzione e leggi ordinarie) ed è di pregnanza tale che è stato ritenuto, sia dalla giurisprudenza comunitaria che da quella italiana  “principio fondamentale immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa”.

Giova ricordare, per quanto attiene alla sanzione conseguente alla omessa attivazione del contraddittorio, l’affermazione contenuta nella sentenza n.132/2015 della Corte Costituzionale secondo la quale l’attivazione del contraddittorio “costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa, a pena di nullità dell’atto finale del procedimento, per violazione del diritto di partecipazione dell’interessato al procedimento stesso”.

In conclusione l’accertamento ICI è nullo in quanto non preceduto da contraddittorio.

Commissione Tribunataria Regionale Lombardia sentenza n.  4400 del 18-10-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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