CTR Lombardia : nullo l’accertamento ICI in assenza di contraddittorio endoprocedimentale – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Gen 30, 2019 |


In riforma della sentenza di primo grado, si deve dichiarare la nullità dell’avviso accertamento ICI gravato per il fatto che lo stesso è stato adottato dall’Ufficio senza che quest’ultimo abbia previamente instaurato il necessario contraddittorio endoprocedimentale – principio del contraddittorio da ritenere immanente nell’ordinamento giuridico nonché a presidio di valori costituzionalmente tutelati oltre che espressione di civiltà giuridica – con la parte contribuente prima della sua emanazione.

Il principio del contraddittorio è posto a garanzia e tutela del contribuente ed è da ritenersi elemento essenziale e imprescindibile ai fini della regolarità della condotta dell’Amministrazione.

La giurisprudenza comunitaria ha esaltato l’importanza del rispetto, ad opera dei pubblici poteri, del principio di garanzia del contraddittorio endoprocedimentale al fine di consentire al soggetto potenzialmente inciso da qualsivoglia atto pregiudizievole, previo invito a dare chiarimenti ed a esporre le ragioni in merito ad una certa operazione potenzialmente ritenuta abusiva, di potere addurre le proprie ragioni prima dell’adozione del provvedimento finale, come si desume dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea C- 349/07/2009 (sentenza Sopropè).

Nel caso di specie è accaduto che il Comune di Lecco abbia provveduto ad emettere l’avviso di accertamento gravato senza avere preannunciato l’adozione di un provvedimento incisivo della sfera giuridica soggettiva sostanziale della parte contribuente: la violazione del principio dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale perpetrata nel caso in esame basta a consentire l’annullamento dell’atto, determinandone la nullità, posto che la Contribuente non è stata messa nelle condizioni di interloquire con l’amministrazione procedente ed esporre prima della definitiva adozione dell’atto finale le ragioni che avrebbero potuto indurre l’Ufficio a non emettere l’avviso in esame.

Il principio del necessario contraddittorio endoprocedimentale rileva infatti sia nel caso di contestazione di fattispecie elusive a carico dei contribuenti sia nel caso dei cosiddetti accertamenti a tavolino sia, infine, con riguardo a qualsivoglia pretesa impositiva concernente tributi erariali o locali: la Commissione non condivide le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24823 del 2015 che ha limitato l’operatività del suddetto principio unicamente ai tributi armonizzati escludendone la portata con riguardo agli accertamenti a tavolino ed ai rimanenti tributi non disciplinati dall’ordinamento comunitario.

Di recente anche l’Agenzia delle Entrate si è mostrata sensibile al principio della obbligatorietà del contraddittorio nella fase endoprocedimentale atteso che, con la circolare n. 16/E del 28.04.2016 ha diramato agli uffici periferici nuove regole operative che pongono in primo piano l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente prima di addivenire alla formulazione della pretesa impositiva tramite l’adozione di atti incisivi della sfera giuridica dei contribuenti, e ciò al fine di pervenire a decisioni partecipate e di ridurre il contenzioso avanti agli organi di giustizia tributaria: scopo della predetta circolare è in definitiva quello di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini al procedimento di accertamento impositivo e di valorizzare al massimo l’apporto che i contribuenti possono dare nella effettiva ricostruzione delle vicende poste alla base degli atti tributari.

La Commissione rileva che ove l’Ufficio avesse fatto precedere l’adozione dell’avviso gravato dalla previa instaurazione di una fase a contraddittorio con la parte odierna appellante, quest’ultima avrebbe potuto interloquire con l’amministrazione comunale al fine di indurla a valutare diversamente la posizione di essa contribuente ed a desistere dalla pretesa impositiva.

Consegue in definitiva la nullità dell’avviso impugnato per violazione del principio del contraddittorio.

CTR Lombardia sentenza n. 322 del 22/01/2019

 

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BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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