CTR Lombardia: inammissibile ed insanabile la costituzione Agenzia entrate Riscossione con avvocato libero foro – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Gen 19, 2019 |


Insanabile la costituzione di Agenzia Entrate Riscossione con avvocato del libero foro.

Sempre in via pregiudiziale, altresì, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione, per i seguenti motivi.

Per evidenti ragioni di contenimento dei costi pubblici, la capacità di stare in giudizio direttamente, o mediante la struttura territoriale sovraordinata, con l’eventuale rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato ( anziché dei diversi difensori abilitati, come indicati ai commi 3, 5 e 6 dell’art. 12 DLGS 546/1992 ) è divenuta, come per le Agenzie fiscali, quella propria dell’Agente della riscossione, con l’art. 9 DLGS 156/2015 (per quanto qui ci riguarda entrato in vigore il 10 gennaio 2016) segnatamente con le modifiche apportate agli artt. 11 comma 2 e 12 comma 1 DLGS 546/1992.

Secondo Cass. 28684/2018, la nullità della procura, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nuovo ente pubblico economico successore universale di Equitalia s.p.a., ex art. 1 comma 3 Decreto Legge 193/2016, convertito in Legge 225/16, determina l’invalidità dell’atto di costituzione in giudizio dell’AE-R, con la conseguente inutilizzabilità delle istanze e delle deduzioni ivi contenute, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Ai sensi dell’art. 182 c.p.c., cui l’art. 12 comma 10 DLGS  546/1992 rinvia, il giudice deve verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e qualora rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore e la parte non provveda entro il termine perentorio fissatole a sanare il vizio, ai sensi dell’art. 18 commi 3 e 4 (e 53) DLGS 546/1992, dichiara l’inammissibilità (recte: improcedibilità per inammissibilità sopravvenuta) del ricorso (anche in appello ex artt. 55 e 61 DLGS 546/1992).

Tuttavia, l’art.182 c.p.c., è applicabile nel processo tributario di merito solamente nei confronti delle parti che devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato; non si applica, pertanto, alle parti di cui all’articolo 10, diverse dal ricorrente (che non versi nell’ipotesi di cui all’art. 12 comma 2), indicate all’art. 11 commi 2 e 3 DLGS 546/1992: all’Agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, mentre invece si applicava ad Equitalia s.p.a.), come alle Agenzie fiscali, agli altri enti impositori ed ai soggetti c.d. gestori (albo art. 53 DLGS 446/1997).

Peraltro, sulla questione, Cass. sez. trib. Ord. 28741/2018, ha evidenziato il seguente principio di diritto:

  • qualora il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall’avvocatura dello Stato; tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art.1, co.5 ed 8 d.l. 193/16, conv. in L. 225/16), sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 regio decreto n. 1611 del 1933, come modificato dall’art. 11 Legge 103/79).

In mancanza di tali presupposti, la costituzione Agenzia delle Entrate-Riscossione è inammissibile.

CTR Lombardia sentenza n. 5620 del 27 – 12 – 2018

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BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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