CTR Campania : riscossione a seguito annullamento parziale o riduzione importo atto impositivo.

Posted By contribuenteweb on Gen 23, 2019 |


Obbligo nuova iscrizione a ruolo a seguito annullamento parziale dell’atto impositivo.

Quando un atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione ecc.) viene annullato parzialmente dal giudice tributario, ovvero quando viene ridotto l’importo accertato o liquidato in origine, la precedente iscrizione a ruolo, effettuata in base all’atto impositivo stesso, perde legittimità e la relativa cartella (recante detta iscrizione) deve intendersi nulla.

La sentenza di annullamento parziale, infatti, elimina l’atto dalla sfera giuridica e vi si sostituisce quale titolo per operare la riscossione.

E’, dunque, necessario effettuare una nuova iscrizione a ruolo, che abbia come titolo esecutivo la sentenza tributaria di annullamento parziale.

Neppure è possibile “correggere” l’importo iscritto a ruolo con provvedimento di sgravio che “adatti” le somme a quelle rideterminate dalla sentenza.

Poiché la precedente iscrizione a ruolo (avente come base esecutiva l’atto impositivo) non ha più alcun titolo giuridicamente valido su cui poggiarsi la stessa  è, pertanto, del tutto illegittima.

CTR Campania sentenza n. 6685 del 11-07-2018