Obbligo nuova iscrizione a ruolo a seguito annullamento parziale dell’atto impositivo.
Quando un atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione ecc.) viene annullato parzialmente dal giudice tributario, ovvero quando viene ridotto l’importo accertato o liquidato in origine, la precedente iscrizione a ruolo, effettuata in base all’atto impositivo stesso, perde legittimità e la relativa cartella (recante detta iscrizione) deve intendersi nulla.
La sentenza di annullamento parziale, infatti, elimina l’atto dalla sfera giuridica e vi si sostituisce quale titolo per operare la riscossione.
E’, dunque, necessario effettuare una nuova iscrizione a ruolo, che abbia come titolo esecutivo la sentenza tributaria di annullamento parziale.
Neppure è possibile “correggere” l’importo iscritto a ruolo con provvedimento di sgravio che “adatti” le somme a quelle rideterminate dalla sentenza.
Poiché la precedente iscrizione a ruolo (avente come base esecutiva l’atto impositivo) non ha più alcun titolo giuridicamente valido su cui poggiarsi la stessa è, pertanto, del tutto illegittima.