CTR Calabria : l’ Agenzia Entrate-Riscossione non può stare in giudizio con avvocati del libero foro – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Ott 2, 2018 |


In ipotesi di debiti del de cuius condizione imprescindibile, per il trasferimento degli stessi in capo all’erede, è l’accettazione dell’eredità.

Al contrario, invece, con la rinuncia all’eredità il chiamato perde i poteri di cui era titolare ex art. 460 codice civile e viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione. Il rinunziante all’eredità, per effetto di tale rinuncia, quindi, non riveste la qualità di erede, per cui deve essere considerato estraneo anche al rapporto tributario.

Ne consegue, quindi, che nel caso di specie non può ritenersi obbligato M. G. F. quale rinunciatario all’eredità, ai sensi dell’ articolo 519 codice civile .

Alla luce di tali principi segue l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente.

Non può invece, considerarsi regolare la costituzione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Invero, a norma dell’ articolo 1 comma 8 Decreto legge 193/2016, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata nei compiti ricoperti da Equitalia, è autorizzata ad avvalersi dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio e può, altresì, avvalersi davanti al Tribunale ed al Giudice di Pace di avvocati del libero foro, ma per il patrocinio davanti alla Commissione Tributaria continua ad applicarsi l’articolo 11 comma 2 DLGS 546/1992, in forza del quale l’agente di riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso deve stare in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria solo attraverso propri funzionari, con la conseguenza dell’inutilizzabilità delle difese affidate ad avvocati esterni.

Commissione Tributaria Regionale Calabria sentenza n. 2284 del 20-07-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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