CTR BO : dopo notifica cartella prescrizione quinquennale per Irpef, Irap ed Iva – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Set 7, 2018 |


Fondato è invece il terzo motivo di appello, relativo alla prescrizione del diritto ad esigere le somme di cui all’intimazione di pagamento.

Sul punto, va innanzitutto osservato che, diversamente da quanto opinato dalla difesa di parte appellata, tale prescrizione deve ritenersi quinquennale ex articolo 2948 n. 4 codice civile e non già decennale ex art. 2953 codice civile.

Infatti, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il termine prescrizionale quinquennale risulta applicabile alle cartelle esattoriali qualora le stesse non siano precedute da un titolo di accertamento divenuto definitivo, mentre solo laddove le stesse siano precedute da un titolo di accertamento definitivo il termine è decennale (Cassazione Sezioni Unite  23397/2016 ).

Nella fattispecie risulta documentalmente:

  • che le cartelle sono state emesse nel 2003, 2004 e 2008;
  • che il termine prescrizionale quinquennale per esigere le somme è stato interrotto nel 2009, allorquando Equitalia ha notificato un pignoramento immobiliare con avviso di vendita nei confronti dei debitori;
  • che tale termine ha ripreso a decorrere dal 8/3/2011, allorquando è passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ha annullato il pignoramento e la successiva procedura esecutiva intrapresa da Equitalia.

Pertanto, atteso che l’intimazione di pagamento oggetto della presente causa è datata 20/10/2016, tale intimazione è successiva al quinquennio rispetto al 08/3/2011, e pertanto è intervenuta dopo la prescrizione del diritto ad esigere le somme.

Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna sentenza n. 1921 del 17-07-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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