CTR Bari : Si impugnazione preavviso iscrizione ipotecaria. Cartella Iva prescrizione 5 anni – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Dic 28, 2018 |


Contrariamente a quanto affermato dalla CTP , la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rientra tra gli atti autonomamente impugnabili, posto che la lunga elencazione contenuta nell’ art. 19 DLGS n. 546/1992 va interpretata in senso estensivo, sicchè deve ritenersi impugnabile ogni atto che risulti sostanzialmente idoneo a portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, poiché sorge in capo al contribuente destinatario dell’atto, già al momento della ricezione dello stesso, l’interesse ex art. 100 cpc , a chiarire con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa, e quindi invocare necessariamente un’ imprescindibile tutela giurisdizionale e, comunque di controllo sulla legittimità sostanziale della pretesa tributaria, esternata dall’ente impositore.

Ciò anche al fine di evitare, prevenendo, la notifica di atti successivi esecutivi, gravati di sanzioni ed interessi, più onerosi per il contribuente.

Per quanto riferito agli atti sottostanti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificati a persona diversa dal contribuente, il Collegio ritiene che , ai sensi dell’ art. 60 lett. b-bis DPR 600/1973 , al destinatario dell’atto deve essere inviata una seconda raccomandata; adempimento che non risulta assolto, così come si evince dalla documentazione prodotta da Equitalia Sud; cosicché le suddette notifiche risultano affette da nullità, che riverbera i suoi effetti sull’atto impugnato.

Per quanto riferito all’altra questione riguardante la eccepita prescrizione dell’azione di cui alla cartella di pagamento n. _____, per imposta Iva ed accessori, considerato il termine prescrizionale di anni cinque, in ragione di quanto definitivamente statuito dalla Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 1997 del 26 gennaio 2018, con cui ha confermato il precedente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, soltanto i crediti determinati con sentenza definitiva si prescrivono in dieci anni ex art. 2953 codice civile, mentre per tutti gli altri opera la prescrizione prevista dalle rispettive tassative disposizioni di Legge, il Collegio rileva la fondatezza della doglianza e, pertanto, la accoglie.

CTR Bari sentenza n. 3484 del 10/12/2018

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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