CTR Bari : interesse ad agire estratto ruolo e preavviso fermo amministrativo – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Mag 17, 2019 |


Il documento definito estratto di ruolo costituisce un semplice elaborato informatico formato dall’esattore contenente gli elementi della cartella e le notizie successive ed è inidoneo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta.

Ciò comporterebbe la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 codice procedura civile) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l’eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato.

Tanto premesso, bisogna considerare che l’interesse ad agire del contribuente ex art. 100 codice procedura civile  sussiste in quanto la cartella sottostante l’estratto di ruolo è un titolo esecutivo che ingloba una richiesta “permanente” verso di lui.

Quindi solo apparentemente si tratta di un’azione pretensiva del contribuente ma è, nella ontologica essenza, chiaramente oppositiva.

La domanda del contribuente volta ad ottenere la prescrizione costituisce una chiara reazione alla (immanente) pretesa della Pubblica Amministrazione la quale detiene un titolo esecutivo ( con credito certo, liquido ed esigibile ) con il quale può agire in qualsiasi momento.

Nella sostanza, è indubitabile che non si tratta di una azione di accertamento solo che si pensi alla possibilità, da parte del concessionario, di azionare il pignoramento presso terzi anche attraverso una cartella incorporante un credito sicuramente prescritto.

Il Collegio ritiene pertanto che il contribuente aveva interesse ad agire e gli estratti di ruolo erano autonomamente impugnabili in quanto erano l’unico mezzo che consentiva al contribuente di conoscere la propria posizione debitoria. Soccorre al proposito il disposto della sentenza delle Sezioni Unite n. 19704 del 02/10/2015 che si condivide.

Relativamente al preavviso di fermo, si osserva che, laddove il contribuente non avesse fatto opposizione, ne discendeva la possibilità di effettuazione senza altro avviso : anche per questo atto vale quindi l’impugnabilità visto che incide sulla sfera economico patrimoniale del contribuente.

CTR Bari sentenza n. 1019 del 29-03-2019

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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