CTR Bari : confermata la prescrizione triennale per il “bollo auto” – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Giu 22, 2018 |


Confermata la prescrizione triennale per il “bollo auto”.

La CTR Puglia rigetta l’appello promosso dalla Regione Puglia avverso la sentenza della CTP Bari, che aveva accolto il ricorso della società Contribuente avverso la cartella esattoriale notificata ( 2015 ) a seguito del mancato pagamento della tassa automobilistica annualità 2007 ( notifica avvisi di accertamento 2010 ) .

Il Decreto Legge n. 2 del 06-01-1986 convertito in Legge n. 60/1986 ha stabilito il periodo prescrizionale in 3 anni dal mancato pagamento della tassa automobilistica per procedere all’accertamento e ulteriori 3 anni per la riscossione.

Considerato che il bollo auto è relativo all’annualità 2007 e la cartella di pagamento è stata notificata nel 2015 , il periodo prescrizionale è abbondantemente spirato. Né possono essere vantati termini più lunghi.

A tal proposito con estrema chiarezza si è espressa la Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n. 23397/2016 che così recita:

Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo , o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

Essendo pertanto trascorsi i termini prescrizionali, né ci sono motivi per accordare termini più lunghi, non sono più dovute le somme vantate dalla Regione Puglia.

Commissione Tributaria Regionale Puglia sentenza n. 1944  del  11-06-2018

 

Principio granitico ribadito anche da :

Cassazione n. 14439/2018 ; Cassazione n. 13819/2018; Cassazione n. 20503/2017; Cassazione n. 20425/2017; Cassazione n. 593/2017; CTR Lazio n. 2390/2018;  CTR Molise n. 191/2018; CTR Lazio n. 3433/2017; CTR Molise n. 758/2017; CTR Molise n. 163/2017;  CTP Benevento n. 292/2018; CTP Grosseto n. 417/2017…

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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