Il contribuente impugnava con un unico ricorso quattro avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015. L’ Amministrazione Comunale di Gallarate eccepiva l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso quattro diversi avvisi di accertamento.
L’eccezione è palesemente infondata.
Prescindendo dalla considerazione di logica comune, secondo la quale se è possibile ( a norma dell’articolo 29 DLGS 546/1992 ) la riunione di più procedimenti tributari deve necessariamente considerarsi ammissibile la proposizione di domande plurime, basti rilevare , sul punto, che le norme dettate dagli articoli 10 comma 2 e 104 codice procedura civile ( Pluralità di domande contro la stessa parte ) sono applicabili al processo tributario in virtù del richiamo operato , in via generale, alle norme del Codice di rito, dall’articolo 1 comma 2 DLGD 546/1992 ( I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile )
CTP Varese sentenza n. 12 del 7-01-2019
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