CTP Torino : anche in Piemonte prescrizione triennale per il Bollo auto – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Gen 2, 2019 |


Bollo auto : prescrizione triennale anche per i contribuenti della Regione Piemonte.

La chiamata in causa prevista dall’art. 39 del DLGS n. 112/1999 non ha natura processuale, bensì sostanziale. Pertanto, l’agente della riscossione non abbisogna di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l’ente creditore, perchè l’art. 269, terzo comma, c.p.c. impone solo all’attore, che intenda chiamare un terzo, l’onere di chiederne preventiva autorizzazione al giudice; mentre l’Agente della riscossione, nel processo tributario, assume la posizione processuale di resistente, assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione. Attendere, dunque, l’udienza di trattazione del merito del ricorso per chiedere e ottenere l’autorizzazione a chiamare in causa l’ente creditore, appare gravemente lesivo della posizione del contribuente e dei principi che sorreggono l’intero sistema processuale anzitutto, in termini di ragionevole durata del processo, perché verrebbe ingiustificatamente disatteso il principio sancito dall’ art. 111 della Costituzione, che impone la concentrazione del tempo della lite.

In materia di tassa automobilistica (o bollo auto) l’art. 5 DL n. 953/1982, così come modificato dall’art. 3 DL n. 2/1986 convertito nella Legge n. 60/1986 dispone che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento“.

In passato, nonostante il chiaro tenore letterale della norma, vi era chi sosteneva che la tassa automobilistica, in caso di mancata tempestiva opposizione all’avviso di pagamento, si prescrivesse nel termine di dieci anni. Tale interpretazione può dirsi ormai definitivamente abbandonata dopo la ben nota pronuncia delle SS.UU n. 23397/2016 le quali (sebbene in ambito contributivo ma con valenza generale) hanno ricordato la differenza tra atto amministrativo e sentenza di condanna passata in giudicato.

Esclusa, quindi, la prescrizione decennale, occorre ora esaminare se possa valere nel caso de quo la prescrizione quinquennale invocata dalla Soris.

A partire dall’anno 1993 la tassa automobilistica è devoluta alle casse regionali ed in relazione al termine prescrizionale del tributo la Regione Piemonte, con l’art. 5 della Legge Regionale n. 20/2002 ha elevato lo stesso da 3 a 5 anni. Successivamente, stante i dubbi circa l’esistenza di un potere legislativo delle Regioni in materia, entrava in vigore la Legge n. 350/2003 che all’art. 22 recita: “nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo“.

Con tale legge veniva data una “copertura statale” alle regioni che avevano legiferato in materia di prescrizione di tributi, come la tassa automobilistica, prorogando ì termini prescrizionali che differivano dalla normativa statale sino all’anno 2007.

Detta norma veniva modificata con la Legge n. 244/2007 art 1, c° 167, con proroga dei suddetti termini sino al 2008, poi con il DL n. 207/2008, art. 2, c°1, con proroga sino al 2010 ed infine con il DL 225/2010, art. 1, c° 1, con proroga sino al 2011.

Successivamente non ci sono state ulteriori proroghe di efficacia legislativa della legislazione regionale in materia di prescrizione di tributi statali con incasso regionale.

Ne deriva che a partire dal 1° gennaio 2012 il regime giuridico di cui all’art. 5 della Legge Regionale n. 20/2002 è cessato e pertanto da tale data l’unico regime prescrizionale applicabile alla tassa automobilistica, è quello statale, con prescrizione del tributo nel termine di 3 anni .

Si consideri inoltre che a partire dal 01/01/2012 la Regione Piemonte è in palese violazione del comma 23 della Legge 350/2003 che recita: “Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia“.

Ovviamente il termine del 1° gennaio 2007 è da ritenersi anch’esso prorogato per effetto delle normative sopra riportate, ma nel momento in cui le proroghe sono cessate la Regione Piemonte avrebbe dovuto adeguarsi alla normativa statale, cosa che non ha fatto.

Non solo: ha continuato imperterrita ad applicare una normativa non più coperta da proroghe statali.

Di conseguenza, a far tempo dal 01/12/2012 anche la regione Piemonte doveva adeguarsi al termine triennale previsto dalla legislazione nazionale. Ed il termine triennale non riguarda solo l’avviso di accertamento ma anche tutte le successive fasi dirette alla riscossione del tributo.

Nel caso in esame l’avviso di accertamento prodromico all’ingiunzione impugnata è stato notificato il 7/12/2012 mentre l’ingiunzione è stata notificata in data 8/8/2017, quando ormai la prescrizione era maturata.

Il ricorso viene accolto ma il contrasto giurisprudenziale delle giurisdizioni di merito giustifica la compensazione delle spese.

CTP Torino sentenza n. 1252 del 18/12/2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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