CTP Taranto: i tributi erariali si prescrivono 5 anni dopo la notifica della cartella esattoriale.

Posted By contribuenteweb on Mag 2, 2018 |


CTP Taranto: i tributi erariali si prescrivono 5 anni dopo la notifica della cartella esattoriale.

La Commissione osserva che con la sentenza n. 23397 depositata in data 17-11-2016 la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione da dare all’ art. 2953 codice civile con riguardo specifico all’operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni …) si prescrivono nel termine breve di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

Pertanto la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale e non determina anche l’effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’ articolo 2953 codice civile.

Ed infatti la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del titolo giudiziale divenuto definitivo non potendosi configurare come tali la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps, l’avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria ecc. che costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Nel caso in specie la Commissione, verificato che l’intimazione di pagamento relativa alle cartelle di pagamento è stata notificata abbondantemente oltre il termine prescrizionale breve dei cinque anni, accoglie il ricorso e dichiara illegittimo l’atto impugnato e quelli ad esso presupposti.

Commissione Tributaria Provinciale Taranto sentenza n° 684 del 9-04-2018