CTP Salerno : inammissibile la costituzione di Agenzia Entrate Riscossione con avvocato libero foro

Posted By contribuenteweb on Gen 8, 2019 |


Avvocato libero foro: inammissibile la costituzione in giudizio e la relativa documentazione.

Il ricorrente contesta la notifica delle cartelle alla de cuius , riportate nei singoli estratti di ruolo. Tale circostanza viene smentita dall’ Agenzia delle entrate-Riscossione, che però si è costituita in giudizio con un avvocato del libero foro.

Infatti, la costituzione non è avvenuta direttamente con personale dell’ Ufficio, ma con un avvocato esterno , senza la prescritta autorizzazione, per cui non può esser presa in considerazione per sanare il vizio di notifica.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione , avendo ereditato il personale del Gruppo Equitalia, ha l’onere di esercitare anche il patrocinio relativamente alle attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dello Stato con detto personale.

La scelta di un avvocato del libero foro in luogo dell’ Avvocato dello stato non è discrezionale, poiché, in base alla normativa vigente, in particolare alla luce dell’ art. 4 DLGS 50/2016 ( Codice dei contratti pubblici ) , l’ Agenzia deve operare nel rispetto dei principi di legalità , imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità. Tra l’altro la finalità di creare un organo dello Stato per la riscossione in sostituzione del gruppo Equitalia , ha proprio lo scopo di economizzare le spese.

In assenza di una valida delibera , è rilevabile anche d’ufficio, il difetto dello jus postulandi del difensore del libero foro ( Cass. Civ. sentenza n. 28684 del 9/11/2018 ).

Pertanto, la Commissione accoglie il ricorso , dichiarando l’inammissibilità della costituzione in giudizio dell’ Agenzia delle entrate-Riscossione, per nullità della stessa così della conseguenziale documentazione.

CTP Salerno sentenza n. 5247 del 12/12/2018