CTP Roma : nulla la cartella notificata a mezzo PEC e priva di firma digitale – Avv. Matteo Musco

Posted By contribuenteweb on Lug 22, 2018 |


Annullata la cartella esattoriale notificata tramite pec e priva della firma digitale.

La Commissione Tributaria Provinciale capitolina, ha accolto il ricorso della Società, che in via pregiudiziale ha contestato la validità della notifica della cartella a mezzo posta elettronica certificata, giacché priva della sottoscrizione digitale.

Difatti la Società — richiamando gli articoli: 26 comma 2 DPR 602/1973; 60 del DPR 600/1973; l’articolo 20, co. 1-bis del D.Lgs. 82/2005 rubricato “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici” e l’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 che ha introdotto le nuove regole tecniche dell’AgID — ha eccepito l’assenza di qualsivoglia tipo di firma digitale, atta a garantire la paternità, integrità e immodificabilità del documento notificato via PEC.

Spetta quindi alla Commissione il compito, delegatole dall’art. 20 comma 1-bis D.Lgs. 83/2005, di accertare se la notifica della cartella di pagamento, avvenuta con il formato digitale “.pdf”, sia idonea a garantire la conformità dell’atto notificato all’originale, ovvero se vi sia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una firma digitale valida apposta sul documento.

La Commissione, ha pertanto stabilito come “la notifica tramite PEC della cartella esattoriale, potrebbe essere considerata legittima ove la stessa cartella, allegata quale documento informatico, risultasse firmata digitalmente. Nel caso di specie è mancata la sottoscrizione digitale della cartella in considerazione del fatto che il file allegato alla PEC e depositato dal ricorrente sia munito solo di estensione “.pdf” mentre, ove il file fosse stato firmato digitalmente, avrebbe aggiunto all’estensione “.pdf” anche quella “.p7m” […] in tale ottica la notifica della cartella di pagamento risulta affetta da nullità per la mancata sottoscrizione digitale del documento informatico, così come definito dall’articolo 20 CAD”.

Inoltre si rammenta come sia intervenuta financo la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU., che con la Sentenza n.10266/2018 ha stabilito come la firma digitale PAdES sia equiparabile, al fine di garantire la paternità, integrità e immodificabilità del documento, a quella CAdES, così come riconosciuto dalla decisone di esecuzione (UE) 2015/1506.

Sicché la notifica di un atto impositivo, tramite PEC (che si ricorda a far data dal 01/07/2117 è una mera facoltà e non più un obbligo, come stabilito dalla precedente versione dell’art. 26 DPR 602/73), è valida allorquando al documento informatico, sia apposta una qualunque firma digitale riconosciuta. Sul punto si veda anche la recentissima Sentenza della Suprema Corte n. 16173/2018, che ha confermato la sentenza di secondo grado, la quale ha annullato un atto di pignoramento notificato dall’Agenzia Entrate-Riscossione, privo di firma digitale.

Commissione Tributaria Provinciale Roma sentenza n. 14180 del 13-07-2018

 

MATTEO MUSCO
AVVOCATO

FORO  ROMA

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