CTP RE : NO avvocati libero foro per Agenzia delle Entrate Riscossione – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Dic 2, 2018 |


Processo tributario : l’ Agenzia delle entrate-Riscossione non può stare in giudizio con avvocati del libero foro.

Dalla procura alle liti rilasciata al difensore, un avvocato del libero foro, risulta che la stessa è stata rilasciata da chi si qualifica quale Responsabile Contenzioso per l’Emilia Romagna a ciò autorizzato, per procura speciale autentica per atto notarile, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con sede in Roma, ente pubblico economico.

Come correttamente sottolineato dal Ricorrente va tenuta distinta la capacità di stare in giudizio dall’ assistenza tecnica.

Quanto alla prima l’art 11 DLGS 546/1992 dispone che:

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione,nei cui confronti è proposto il ricorso,sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

Ne consegue che essendosi l’Agenzia delle entrate-Riscossione costituita in giudizio tramite il suddetto procuratore speciale, in palese violazione del dettato normativo , non può che conseguirne la irregolarità della stessa.

Ma anche dovesse ammettersi, in ipotesi, l’esistenza della capacità processuale comunque la costituzione in giudizio sarebbe irregolare stante il divieto in capo all’Agenzia di farsi “assistere tecnicamente”, in giudizio, da avvocati del libero foro avanti il Giudice Tributario.

Il divieto è contenuto, invero, con malaccorta tecnica legislativa , nell’art 1 comma 8 ultimo periodo DL  193/2016 secondo cui :

Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La norma ha esteso, dunque, l’inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente agli uffici dell’Agenzia delle entrate ed a quelli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (come già si riteneva) ed alle cancellerie o segreterie dell’ufficio giudiziario (come già previsto dal comma 3 bis), anche all’ufficio dell’agente della riscossione, il quale quindi deve stare in giudizio -in particolare solo nel giudizio di merito -direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza verso l’esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo all’uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione, tranne che nelle ipotesi in cui può avvalersi della difesa dell’avvocatura dello Stato, come espressamente previsto dall’art. 1 comma 8° del citato decreto legge, sebbene detto ente non appartenga propriamente all’ambito delle Amministrazioni dello Stato -trattandosi di ente pubblico economico -alle quali normalmente si riferisce la previsione circa la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato (art. 1 del r. d. n. 1611 del 1933 ) ( Cass. sent .n° 28684/2018);

In conclusione va affermato che l’intimata Agenzia delle entrate-Riscossione si è irregolarmente costituita in giudizio, e per quanto attiene la sua capacità di stare in giudizio e per quanto attiene l’assistenza tecnica ,concretizzatasi tramite delega ad un avvocato del libero foro, con tutte la conseguenze del caso.

Va poi aggiunto che non può applicarsi alla fattispecie concreta dedotta in giudizio il disposto di cui all’art.182 c.p.c. stante il fatto che il comma 10 dell’art. 12 DLGS 546/1992  (Assistenza tecnica) ne limita l’applicabilità alle Parti processuali che possono avvalersi dell’assistenza tecnica , facoltà esclusa , nei giudizi di merito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Commissione Tributaria Provinciale Reggio Emilia sentenza n. 271 del 27-11-2018

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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