CTP Parma : prescrizione quinquennale per la riscossione dei tributi erariali – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Nov 5, 2018 |


L’argomento della prescrizione quinquennale o decennale dei crediti erariali  è venuto più volte all’esame della giurisprudenza della Suprema Corte e di merito, con posizioni alterne e contrastati.

Il punto di partenza da cui poter giungere ad una soluzione costituzionalmente orientata è quello derivato dalla nota pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016 che ha risolto fondamentalmente il problema della prescrizione dei crediti fiscali.

A questo arresto i giudici ermellini, con sentenze a sezioni semplici ( Cass. Civ. n. 1997/2018 riguardante imposta registro ed accessorie ; Cass. Civ. n. 30682/2017 attinente a crediti tributari Irpef e relative sanzioni ) , hanno dato seguito.

Quindi, unicamente con un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato , l’azione riscossiva è soggetta alla prescrizione ordinaria ; altrimenti , si è soggetti ai termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativo-tributaria ( Cass. Civ. n. 9076/2017 : il titolo sulla base del quale viene intrapresa è l’atto amministrativo ).

Il Collegio non ignora che una diversa e contraria posizione giurisprudenziale, a cui ritiene di non aderire, ha dedotto che il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto al termine decennale.

Va preferito il dictum consegnato agli interpreti della pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016  in virtù della precisazione in essa contenuta secondo la quale per i crediti tributari vige una prescrizione ordinaria ( decennale ) se prevista in via sostanziale. In tale espressione è racchiusa la determinazione e la conclusione cui sono pervenute le SSUU.

Il legislatore fiscale , quando ha voluto specificare i termini di prescrizione di un credito tributario, lo ha fatto in modo chiaro e indicandolo di preciso ( 10 anni ) : imposta registro ( art. 78 DPR 131/1986 ) e imposta successioni ( art. 41 comma 2 DLGS 346/1990).

In conclusione , il credito tributario, originato da un atto amministrativo non opposto e divenuto definitivo poiché non più impugnabile, va riscosso nel termine quinquennale dal momento in cui è sorto ex articolo 2934 codice civile.

Commissione Tributaria Provinciale Parma sentenza n. 359 del 31-10-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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