CTP Napoli : avviso di liquidazione imposta registro illegittimo se indica soltanto data e numero della sentenza, senza allegarla. Tributarista Antonio Colella

Posted By contribuenteweb on Giu 18, 2018 |


Imposta di Registro: Avviso di Liquidazione illegittimo se indica soltanto data e numero della sentenza, senza allegarla.

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. Questo è il principio riportato al comma 1 dell’art. 7 della Legge 27.09.2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente).

Su tali presupposti la Commissione Tributaria di Napoli, con riferimento al ricorso avverso Avviso di liquidazione in tema di Imposta di Registro, uniformandosi alla giurisprudenza di merito e di legittimità, ha accolto il ricorso del contribuente condannando l’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico la Commissione si è riportata, condividendone le motivazioni, alla sentenza n. 18532/2010 della  Corte di Cassazione che ha statuito che : “In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del D.P.R. n.131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, SENZA ALLEGARLA, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della legge n.212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare”

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 14959 del 13-06-2017

 

ANTONIO COLELLA
TRIBUTARISTA

CASERTA / NAPOLI

 

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