CTP Lucca : inesistente notifica cartella a mezzo PEC – Omessa notifica avviso bonario cartella 36-bis.

Posted By contribuenteweb on Giu 5, 2018 |


Il ricorso della Contribuente, promosso nei soli confronti dell’agente della riscossione,  avverso la cartella esattoriale emessa ai sensi dell’art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972 per omesso e carente versamento Irpef ed Iva ,  merita accoglimento.

Il Codice dell’amministrazione digitale ha introdotto e regolamentato la notifica degli atti amministrativi attraverso la posta certificata, ed ha imposto la necessità del formato “.p7m”.

Dai primi due commi dell’articolo 21 di tale Codice emerge che soltanto il documento informatico è munito delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità e che dal successivo primo comma dell’articolo 23 risulta che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno fa stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Pertanto , in assenza della cosiddetta firma digitale, la notifica della mera copia per immagine su supporto informatico determina un vizio insanabile della notifica, da ritenersi inesistente e non nulla, in quanto solo il formato “.p7m” garantisce la genuinità del contenuto dell’atto esattoriale inviato al destinatario e assicura che il documento informatico prodotto con la P.E.C. sia firmato digitalmente, al fine di garantire l’identificabilità dell’autore e l’integrità e l’immodificabilità del file, così come imposto dal primo comma dell’articolo 21 .

Peraltro l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio oltre sessanta giorni dalla notifica del ricorso ed è decaduta dal diritto a chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca sicché, ai sensi dell’articolo 39 DLGS 112/1999 , risponde totalmente degli effetti processuali della lite, e non avendo prodotto in giudizio l’atto presupposto costituito dal cosiddetto avviso bonario, richiamato per relationem dalla cartella esattoriale, la motivazione della cartella impugnata risulta del tutto carente.

Commissione Tributaria Provinciale Lucca sentenza n. 153 del 10-04-2018