CTP Latina : illegittimità notifica a mezzo PEC – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Mar 8, 2019 |


Preliminarmente va esaminata la censura con cui la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità della notifica dell’atto impugnato ( preavviso iscrizione ipotecaria ) per errata applicazione delle regole che disciplinano l’utilizzo della PEC.

Secondo un orientamento affermatosi nella giurisprudenza tributaria e condiviso da questa Commissione in caso di contestazione del contribuente, la prova della corretta avvenuta notificazione presuppone che vengano prodotte in giudizio sia la ricevuta di accettazione che quella di avvenuta consegna della cartella.

La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata occorrendo in primo luogo l’invio telematico del messaggio con allegato l’atto da notificare , la consegna dello stesso al proprio gestore del servizio PEC , il quale rilascerà la ricevuta di accettazione.

In secondo luogo occorre che alla trasmissione del messaggio al destinatario, consegua l’invio al notificante di una ricevuta di avvenuta consegna, unico documento idoneo a certificare la data e l’ora esatta di avvenuto recapito , nonché ad assicurare l’integrità della trasmissione.

Le mere stampe delle ricevute, qualora sprovviste dell’attestazione di conformità apposta da pubblico ufficiale a ciò autorizzato sono prive della valenza probatoria , perché valutabili alla stregua di semplici fogli di carta dei quali non è possibile in alcun modo riconoscere l’origine , in quanto le stesse ben potrebbero esser artatamente create attraverso programmi di redazione di testo oppure di fotoritocco.

La giurisprudenza ha anche chiarito che la notificazione a mezzo PEC deve avvenire tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione .p7m e non .pdf , atteso che soltanto il primo garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico nonché l’identificabilità del suo autore.

Nella fattispecie , l’esame della documentazione versata in atti rivela che non sono stati prodotti i documenti di cui sopra, reputati necessari al fine di dimostrare la corretta avvenuta notificazione.

Il ricorso , dunque, deve essere accolto.

CTP Latina sentenza n. 119 del 7/02/2019

 

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BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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