CTP Genova : prescrizione quinquennale per i tributi erariali.

Posted By contribuenteweb on Giu 11, 2018 |


Dopo la notifica della cartella , prescrizione quinquennale per i tributi erariali.

Le cartelle esattoriali contenute nell’ Intimazione di pagamento impugnata sono state notificate al contribuente oltre 5 anni antecedenti la notifica della predetta intimazione.

Nella fattispecie per affermare l’applicazione del termine decennale, proprio delle prescrizioni ordinarie, non può invocarsi l’applicabilità dell’art. 2952 codice civile ( actio judicati ) , ciò in quanto non si è dato luogo ad alcuna azione giudiziaria che avrebbe potuto trasformare il termine breve in termine decennale.

Sull’applicazione , in caso di tributi erariali della prescrizione quinquennale e/o di prescrizione, comunque, breve, si è pronunciata , di recente, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2017 a sezioni unite, in cui il Supremo Collegio, pur delibando su questioni previdenziali, fa espresso riferimento alla riscossione di crediti , non solo in materia previdenziale, ma anche a crediti relativi alle entrate dello Stato, tributarie ed altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative, statuendo, quindi, anche sulla materia in trattazione avanti a questo Giudice.

Alla luce di quanto brevemente esposto, si appalesa che il ricorso debba essere accolto.

Commissione Tributaria Provinciale Genova sentenza n. 37 del  11-01-2018