CTP Cuneo n. 241/2019 : inesistente l’ ingiunzione fiscale priva del visto di esecutorietà – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Dic 9, 2019 |


Risulta fondata l’eccezione del ricorrente in merito alla necessità che l’ Ingiunzione di pagamento sia munita del visto di esecutorietà del funzionario comunale responsabile, che nella fattispecie non è stato apposto, determinando l’inesistenza dell’ Ingiunzione di pagamento.

L’apposizione del visto è prevista dall’articolo 52 comma 5 DLGS 446/1997, che recita :

il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Il Collegio , pertanto, considera inesistente l’ Ingiunzione di pagamento impugnata, anche se la stessa non è stata emessa in proprio dal Comune, bensì dal concessionario, poiché la norma prevede che in ogni caso il visto di esecutorietà del Comune sia apposto, a garanzia della regolarità dei ruoli e del fatto che il credito azionato sia certo, liquido ed esigibile.

CTP Cuneo sentenza n. 241 del 3-10-2019

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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