Risulta fondata l’eccezione del ricorrente in merito alla necessità che l’ Ingiunzione di pagamento sia munita del visto di esecutorietà del funzionario comunale responsabile, che nella fattispecie non è stato apposto, determinando l’inesistenza dell’ Ingiunzione di pagamento.
L’apposizione del visto è prevista dall’articolo 52 comma 5 DLGS 446/1997, che recita :
il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
Il Collegio , pertanto, considera inesistente l’ Ingiunzione di pagamento impugnata, anche se la stessa non è stata emessa in proprio dal Comune, bensì dal concessionario, poiché la norma prevede che in ogni caso il visto di esecutorietà del Comune sia apposto, a garanzia della regolarità dei ruoli e del fatto che il credito azionato sia certo, liquido ed esigibile.
CTP Cuneo sentenza n. 241 del 3-10-2019