CTP Caserta: nullità della procura conferita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al Difensore esterno – Avv. Sossio Colella

Posted By contribuenteweb on Giu 18, 2018 |


Nullità della procura conferita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al Difensore esterno.

La CTP di Caserta, sez. 1^, con ordinanza collegiale emessa e depositata in data 18.06.2018, n. 1537/2018, ha decretato la nullità del mandato processuale conferito dall’Agenzia della Entrate-Riscossione al difensore esterno.

A seguito di ricorso introduttivo esperito dal contribuente innanzi alla CTP di Caserta, sez. 1^, si costituiva Agenzia della Entrate-Riscossione mediante avvocato esterno, iscritto al relativo Ordine professionale di appartenenza. A fronte della costituzione di controparte, il difensore del ricorrente eccepiva preliminarmente, nelle memorie di replica, l’inammissibilità della avversa costituzione in giudizio a mezzo di procuratore esterno, in violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 D.Lgs. n. 546/92 e la relativa nullità ovvero illegittimità della procura alle liti in calce all’atto di controdeduzioni.

Il ricorrente evidenziava, invero, che il novellato art. 11, al comma 2 D.Lgs. n. 546/92, dispone che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane e il Concessionario per la Riscossione devono stare personalmente in giudizio, a mezzo dei propri funzionari. Più precisamente, dispone la norma che “2.  L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”.

Sul punto, il ricorrente richiamava anche la più recente giurisprudenza di merito in tema di difetto di rappresentanza processuale in ossequio al citato art. 11 Dlgs 546/92. Ebbene, nel caso di specie, la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio conferendo la rappresentanza processuale ad un professionista esterno alla propria struttura, in conclamata violazione delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 546/92, inficiando in toto la propria costituzione in giudizio.

A fronte di tale eccezione preliminare la CTP di Caserta ha sospeso la pubblica udienza ed ha emesso ordinanza collegiale con la quale ha dichiarato l’assoluta “nullità del mandato” ed ha invitato “la concessionaria a regolarizzare la propria costituzione nei termini di gg. 30 dalla comunicazione della presente Ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Caserta nella camera di consiglio del 18/06/2018”.

Pertanto, a fronte di tale decisione ed in ossequio alla novella legislativa, ne deriva che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, al pari di ogni altro Ufficio finanziario, deve stare in giudizio personalmente, non già a mezzo del difensore esterno alla propria struttura.

CTP Caserta ordinanza n. 1537 del 18-06-2018

 

SOSSIO COLELLA
AVVOCATO

Foro di S. Maria C.V.

 

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