CTP Caltanissetta: inesistente avviso accertamento bollo auto notificato con poste private- Avv. Davide Middione

Posted By contribuenteweb on Ago 8, 2019 |


INESISTENTE L’ AVVISO DI ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA (C.D. BOLLO AUTO) NOTIFICATO CON POSTE PRIVATE.

La Commissione Tributaria di Caltanissetta ha accolto il ricorso presentato da un contribuente difeso dall’Avv. Davide Middione, avverso l’ avviso di Accertamento relativo alla tassa automobilistica (c.d. bollo auto) anno 2015, emesso dalla Direzione Provinciale nissena dell’Agenzia delle Entrate, ed ha annullato l’atto impugnato ritenendo la notifica inesistente in quanto effettuata da un’agenzia di Posta privata.

Statuisce la CTP:
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull’eccezione attinente l’inesistenza della notifica effettuata mediante un’agenzia di recapito e non a mezzo Poste Italiane S.p.A.
Nel caso specifico la raccomandata è stata inoltrata da Nexive, che ne ha curato la spedizione e non il semplice imbustamento. La Legge 124/2017, con decorrenza 10 settembre 2017, ha disposto la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della Legge n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del DLgs n. 285/1992. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui questo Collegio fa riferimento, ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva possa essere riconosciuta a detta abrogazione. Inoltre, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, deve trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cassaz.: Ordin. N. 02173/2018; Ordin. N. 3010/2018), secondo cui la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane spa quale fornitore del servizio postale universale dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni a mezzo posta, non ha efficacia retroattiva e fino a quando non saranno rilasciate da parte dell’AGCOM le nuove licenze individuali, le notificazioni eseguite da Poste private continueranno ad essere inesistenti. Pertanto, la notifica degli atti tributari sostanziali e processuali effettuata da Poste private è inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria, anche dopo l’entrata in vigore (10.09.2017) delle modifiche apportate con la Legge n. 124/2017. Ne consegue che gli operatori privati saranno legittimati alla notificazione degli atti tributari sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenze individuali ad opera dell’AGCOM, ad oggi ancora non rilasciate e comunque, agli atti di causa non è stata fornita prova che NEXIVE S.p.A. ne sia in possesso. L’inesistenza della notifica comporta la nullità dell’atto impugnato, con preclusione dell’esame degli altri motivi di merito. Il ricorso va accolto, dichiarando la nullità dell’atto impugnato”.

CTP Caltanissetta sentenza n. 622 del 07/08/2019.

 

DAVIDE MIDDIONE
AVVOCATO

Foro di CALTANISSETTA

contribuenteweb@gmail.com