CTP Caltanissetta: illegittimo l’avviso di accertamento analitico induttivo senza contraddittorio preventivo – Avv. Danisa Duri

Posted By contribuenteweb on Mag 28, 2019 |


CTP CALTANISSETTA: ILLEGITTIMO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO SE NON PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO PREVENTIVO. 

L’omessa attivazione del contraddittorio preventivo, rende illegittimo l’avviso di accertamento analitico induttivo, in quanto trattandosi di “interpretazione per induzione dei dati acquisiti”, la giurisprudenza non ha mancato di affermare l’assoluta rilevanza del contraddittorio per dare legittimità alla procedura” (Cassazione n 14288/2016).

La sua omissione, infatti, non può essere considerato un vizio di natura formale, ma uno strumento necessario ad attivare un previo controllo sulla specifica pretesa fiscale che verrà trasfusa nell’atto impoesattivo.

La fattispecie decisa dal collegio nisseno, aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento analitico induttivo.

La difesa della società ricorrente, rilevava ed eccepiva l’illegittimità dell’atto de quo, perché non preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale emesso a chiusura di un controllo per studi di settore.

Più dettagliatamente, l’Ade con apposito Invito chiedeva alla ricorrente di fornire documentazione idonea a giustificare lo scostamento dallo studio di settore. Nel corso del predetto contraddittorio, venivano esposte e documentate dal legale della società, le oggettive contingenze che avevano determinato un calo nelle vendite. L’ufficio, da un lato, accoglieva la tesi difensiva della ricorrente sullo studio di settore, dall’altro, ex abrupto, senza alcun contraddittorio preventivo, emetteva un diverso e nuovo avviso di accertamento analitico induttivo, con il quale disconosceva i costi.

I giudici di prime cure, correttamente con la sentenza n 345/01/2019 del 06.05.2019 hanno dichiarato l’illegittimità dell’impugnato atto in quanto :

il contraddittorio svolto sullo studio di settore, non può essere ritenuto sufficiente anche per il successivo accertamento basato sul controllo analitico e avente ad oggetto l’indeducibilità dei costi di carburanti dichiarati… Se nel corso del procedimento mutano fondamento e contenuto della pretesa fiscale, il contraddittorio svolto su quella originaria non esime l’ufficio che ne abbia inteso formulare un’altra, dal richiedere al contribuente di articolare le sue difese su tale nuova prospettazione

CTP Caltanissetta sentenza n 345/01/2019 del 06.05.2019

 

DANISA DURI
AVVOCATO

FORO  RAGUSA

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