CTP Caltanissetta : Illegittimità notifica cartella a mezzo PEC – Avv. Danisa Duri

Posted By contribuenteweb on Ott 30, 2018 |


CTP Caltanissetta : Cartella di pagamento notificata a mezzo Pec – Onere probatorio – Non sussiste alcuna sanatoria per raggiungimento scopo .

Ancora una volta, i giudici di merito della CTP di Caltanissetta, con la sentenza n 1058/2/18 pronunciandosi in tema di sottoscrizione della cartella di pagamento notificata a mezzo PEC, hanno così statuito:

“ la forma dell’atto da notificare può indistintamente essere sottoscritto con firma digitale nei due formati “CADES” e “PADES”, i quali benché si distinguono per estensione del file entrambi sono comunque digitalmente sottoscritti.

Nel caso di specie, non è dato comprendere se la cartella costituente l’oggetto del presente giudizio, notificata a mezzo PEC al ricorrente, sia stata allegata o meno, in uno dei due formati di cui sopra, e soprattutto se è stata firmata digitalmente.

Tenuto conto che, in considerazione della contestazione del ricorrente, incombeva comunque sulla resistente la prova circa la corretta formazione e sottoscrizione digitale, nonché l’ulteriore prova circa la validità del certificato di firma.

D’altronde, la prova della regolarità dell’atto notificato, avuto riguardo alla sua imprescindibile sottoscrizione con “firma digitale” costituisce un elemento essenziale del documento informatico che si notifica via PEC, per cui, a parere di questa Commissione, non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art 156 c.p.c., difettando, ab origine, degli elementi costitutivi essenziali prescritti.”

La controversia traeva origine dalla notifica di una cartella di pagamento ad un professionista effettuata a mezzo PEC.

Nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio, veniva eccepita la giuridica inesistenza della notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, sia perché trattasi di un atto impositivo in formato Pdf semplice, sia per la assenza della sua sottoscrizione digitale.

I Giudici di prime cure con la sopra citata sentenza, rifacendosi alle recenti indicazioni dettate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 10266/2018 del 27.04.2018, hanno ritenuto fondata l’eccezione della ricorrente, atteso che incombeva sulla resistente la prova della regolarità dell’atto notificato e, dunque, della sottoscrizione della stessa con “firma digitale”.

Commissione Tributaria Provinciale Caltanissetta sentenza n. 1058 del 17-10-2018

 

DANISA DURI
AVVOCATO

FORO  RAGUSA

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