CTP Caltanissetta: illegittima notifica cartella via PEC. Non applicabilità art. 156 cpc – Avv. Davide Middione

Posted By contribuenteweb on Giu 20, 2018 |


Illegittima la notifica della cartella via PEC. Non applicabilità art. 156 cpc per raggiungimento dello scopo

La Commissione Tributaria di Caltanissetta con sentenza n. 685/01/2018 del 19/06/2018 ha accolto il ricorso presentato dal contribuente, difeso dall’Avv. Davide Middione , in materia di notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento.

Per la prima volta, la Sez. 1 della CTP di Caltanissetta accoglie il ricorso – annullando la cartella esattoriale – ritenendo fondata (in via pregiudiziale ed assorbente) l’eccepita illegittimità della cartella di pagamento in relazione alla formazione e alla notifica a mezzo PEC ( violazione degli artt. 26 del DPR n.602/73 e 36, comma 4 ter, del DL. n.248/2007 nonché delle norme contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale ) , motivando l’accoglimento con una sintetica rassegna delle norme che disciplinano la notificazione a mezzo posta elettronica certificata ed escludendo l’operatività dell’art 156 c.p.c.

L’ art. 26 comma 2 DPR 602/73 prevede la possibilità per il concessionario della riscossione di procedere alla notificazione telematica delle cartelle. Ai fini di una verifica in merito alla validità della notificazione è quindi necessario attenzionare ciò che è stato effettivamente inviato alla parte contribuente e cioè se trattasi di una copia informatica dell’originale, così come definita ex art.23 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, o se trattasi della copia informatica di un documento analogico ex art. 22 dello stesso C.A.D..

La Commissione, quindi, nella fattispecie in giudizio, accertato che la cartella allegata alla PEC e notificata sotto forma di documento informatico risulta essere un semplice file “pdf’, privo dell’estensione “p7m”, aderisce a quell’orientamento espresso già da diverse Commissioni Provinciali e Regionali in base al quale deve ritenersi che in carenza e difetto di detta estensione del file, la notificazione mediante posta elettronica certificata non può qualificarsi idonea a garantire, con assoluta certezza, da una parte l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto, e dall’altro, la sua integrità e immodificabilità, così come richiesto dal Codice dell’ Amministrazione Digitale.

Tra l’altro, nella fattispecie, la copia informatica del documento analogico (la cartella, appunto) risulta finanche priva di attestazione di conformità all’originale da parte dello stesso soggetto notificante, firmata digitalmente, e della relazione di notificazione, anch’essa firmata digitalmente, e quindi anche sotto questo aspetto, la cartella non soddisfa i requisiti di autenticità e conformità previsti dalla legge, andando ad incidere sull’esistenza stessa della notifica e non sulla mancanza di semplici requisiti di forma , per cui non è neppure applicabile l’art. 156 cpc.

Inoltre , benché la parte ricorrente adduca la probabile difformità tra il testo recapitato telematicamente e quello originale, la Concessionaria non ha prodotto nemmeno in giudizio una copia del documento inoltrato via PEC, di tal che resta oggettivamente incerto il contenuto dell’atto notificato.

Per tali ragioni , la Commissione ritiene che la notificazione per PEC di un semplice allegato in pdf non è valida, con illegittimità derivata della stessa cartella di pagamento.

Commissione Tributaria Provinciale Caltanissetta sentenza n. 685 del 19-06-2018

 

DAVIDE MIDDIONE
AVVOCATO

Foro di CALTANISSETTA

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