CTP Benevento : per interruzione prescrizione Tarsu non è sufficiente consegna plico Ufficio Postale – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Giu 17, 2018 |


La consegna del plico contenente l’ accertamento Tarsu, all’ Ufficio postale , non è idonea ad interrompere la prescrizione del tributo.

La Contribuente si opponeva all’avviso di accertamento notificato in data 23/01/2017 per omesso / parziale pagamento dell’imposta TARSU anno 2011, eccependo la prescrizione quinquennale prevista dall’ art. 2948 del codice civile, essendo il tributo richiesto relativo all’anno 2011.

Con numerose pronunzie la Corte di Cassazione ha chiarito che i tributi locali quali la tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica, sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’Ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso e, pertanto,soggetti alla prescrizione quinquennale secondo la previsione dell’ articolo 2948 n. 4 codice civile.

Tra le cause di interruzione della prescrizione è prevista anche la costituzione in mora del debitore o la pretesa dell’adempimento della prescrizione. Va però precisato che l’atto di costituzione in mora richiede la forma scritta ma può produrre i suoi effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario (art. 1334 codice civile ).

Il creditore, per impedire l’estinzione del diritto, è gravato dall’onere di fare in modo che l’atto stragiudiziale di costituzione in mora pervenga all’indirizzo del destinatario prima dello scadere del termine di prescrizione. Pertanto, nella fattispecie, trattandosi di attività compiute in ambito stragiudiziale, ci si trova di fronte ad atti di natura negoziale e non giudiziale a carattere recettizio per i quali non può operare l’adempimento da parte del creditore con la consegna dell’atto all’Ufficio Postale per l’effettuazione della sua trasmissione.

Dalla documentazione in atti, risulta che l’avviso di accertamento è stato notificato dal Comune in data 23/01/2017, oltre il quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Essendo trascorso il termine quinquennale per la notifica dell’avviso di accertamento, l’atto perde la sua efficacia, per cui il Collegio accoglie il ricorso.

Commissione Tributaria Provinciale Benevento sentenza n. 299 del 16-03-2018.

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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