CTP Agrigento : spese sponsorizzazione e principio inerenza – Dott. Pietro Cocchiara

Posted By contribuenteweb on Giu 26, 2020 |


CTP DI AGRIGENTO: DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI SPONSORIZZAZIONI E DETRAIBILITÀ DELLA RELATIVA IVA RITENUTE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RICONDUCIBILI A PRESUNTE OPERAZIONI INESISTENTI E, DUNQUE, INDEDUCIBILI E LA RELATIVA IVA INDETRAIBILE .

I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con la sentenza n. 968/2020, pronunciata il 04/12/2019 e depositata in segreteria il 16/06/2020, a fronte della domanda avanzata di nullità degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una Sas e dei relativi soci, per manifesta infondatezza e/o irragionevolezza e/o illogicità dell’asserita indeducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute e dell’indetraibilità dell’Iva relativa, che li ha derubricate a presunte operazioni inesistenti, ha statuito che per essere deducibili le spese di sponsorizzazione per pubblicità devono rispettare il principio dell’inerenza.

Hic et Nunc, i giudici del gravame hanno stabilito che il concetto di inerenza va riferito alla complessiva attività svolta dall’impresa, rivolta al fine di produrre ricavi derivandone in tal modo l’inerenza dei costi sostenuti al fine di ottenere risultati in grado di potenzialmente influenzare nel futuro i ricavi dell’azienda.

In tale prospettiva va analizzato il concetto di inerenza delle spese di pubblicità, che la giurisprudenza di legittimità ha inteso estendere anche alle spese effettuate ai fini promozionali affermando, che la comunicazione pubblicitaria ha come obiettivo il raggiungimento di interlocutori interessati ad acquistare il prodotto offerto, chiarendo che essa, è strumentale al consolidamento ed ampliamento del mercato.

Nel caso di specie, la sponsorizzazione si rivolgeva agli spettatori delle manifestazioni dilettantistiche che verosimilmente potevano ascriversi alla categoria di potenziali consumatori finali. D’altra parte, la fattura appare documento idoneo a rappresentare il negozio giuridico intercorso tra la parti, attesa la disciplina del suo contenuto, sicchè l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere.

Nella fattispecie, i giudici di primo grado osservano che l’Amministrazione non ha fornito la presunzione di prova richiesta, mentre parte ricorrente ha depositato riproduzione fotografiche del materiale pubblicitario a riscontro della suddetta operazione commerciale, discendendo per l’effetto che tale spesa come tale è inerente, non potendosi affermare la sussistenza di elementi indiziari o probatori, per affermare il compimento di operazioni fasulle.

Quanto, infine, all’appartenenza della società ad un settore economico, non correlata al mondo sportivo calcistico e, dunque, con un prevedibile scarso ritorno in termini economici, appaino prive di pregio le doglianze dell’Ufficio, atteso che quello che rileva è solo che il soggetto sponsorizzato abbia una potenzialità amplificante del marchio, nel senso di renderlo noto ad una generalità indeterminata di soggetti e tali da incrementare le opportunità di vendita.

PIETRO COCCHIARA
DOTTORE COMMERCIALISTA

O.D.C.E.C.   AGRIGENTO

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