La Corte UE, con la sentenza n. 298 del 9/11/ 2017 ha disposto che il contribuente destinatario di un accertamento Iva deve avere la possibilità di accedere al fascicolo riguardante l’atto emesso nei suoi confronti dall’amministrazione finanziaria, in modo da poter esercitare il proprio diritto di difesa.
Ha disposto che:
“Il principio generale di diritto dell’Unione del rispetto dei diritti di difesa deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall’autorità pubblica per l’adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell’accesso a dette informazioni e a detti documenti”.