La ricorrente Regione Emilia Romagna assume di avere promosso l’azione per il recupero del Bollo auto entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (anno 2003), avendo provveduto all’adozione entro il 31/12/2006 del provvedimento definitivo di iscrizione a ruolo del tributo evaso, e che da tale data, quella del 7/11/2006, risulta essere stata anche tempestivamente notificata la cartella di pagamento al contribuente.
Tale assunto non è coerente con il disposto art. 25 lett. c) DPR 602/1973, in quanto si assume che deve considerarsi tempestiva la notifica della cartella di pagamento per il fatto che essa è avvenuta entro i due anni dalla data dell’iscrizione a ruolo, mentre la indicata norma prescrive che la notifica debba essere effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, così stabilendo un collegamento necessario tra la notifica della cartella di pagamento e l’adozione di un atto di accertamento, atto che, nella specie, risulta pacificamente carente, avendo la Regione dedotto di aver iscritto direttamente tali entrate a ruolo.
Pertanto, la procedura seguita dalla Regione Emilia Romagna non è idonea ad evitare l’estinzione del diritto di agire per la riscossione del tributo che, a mente dell’articolo 5 Decreto Legge 953/1982, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, in quanto la maturazione di detto termine non può certo considerarsi evitata per effetto della notificazione di una cartella di pagamento non tempestivamente preceduta dall’atto prodromico necessario a mettere al corrente il destinatario della pretesa dell’ente pubblico, idoneo cioè a generare l’interruzione del decorso del termine prescrizionale.