Cassazione: radicalmente nulla la costituzione di Agenzia Entrate Riscossione con avvocato libero foro – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Gen 2, 2019 |


Preliminarmente, va rilevata d’ufficio l’invalidità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvenuta tramite un avvocato del libero foro, privo di una espressa procura speciale per il giudizio in Cassazione.

Secondo il recentissimo orientamento di questa sezione, cui si intende dare continuità, l’estinzione ope legis delle società del c.d. “gruppo Equitalia” ai sensi dell’art. 1 DL 193/2016 , convertito con modificazioni dalla legge 225/2016, non determina l’interruzione dei processi pendenti, né la necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente ,Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituendo successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., e ciò ancorché vi sia stata la previsione legislativa del subentro del nuovo ente «a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali» del soggetto estinto.

Tuttavia, quando il nuovo ente decida autonomamente di costituirsi nel giudizio di Cassazione, con il patrocinio di un avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo, in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo il caso di un conflitto di interessi, dall’avvocatura dello Stato (Cass. 28684/2018 e 28741/2018).

Nel caso che ci occupa, invece, Agenzia delle Entrate Riscossione non risulta costituita con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato, bensì tramite un difensore del libero foro, senza tuttavia che il medesimo abbia inteso produrre la necessaria procura speciale per patrocinare nel giudizio di legittimità; né il medesimo difensore ha allegato l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 8, del DL n. 193/2016) e neppure l’apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del Regio decreto 1611/1933, come modificato dall’art. 11 Legge 103/1979).

La detta costituzione in giudizio, dunque, deve ritenersi radicalmente nulla.

Cassazione civile ordinanza n. 33639 del 28/12/2018

 

** Conformi Cassazione Civile ordinanza n. 28741 del 9/11/2018 ( CLICCA QUI )

    Cassazione Civile sentenza n. 28684 del 9/11/2018 ( CLICCA QUI )

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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