Cassazione : prescrizione 5 anni per la Cartella sanzioni codice della strada – Tributarista Antonio Colella

Posted By contribuenteweb on Giu 18, 2018 |


Prescrizione quinquennale per la cartella sanzioni codice della strada.

Il contribuente propose, dinanzi al Giudice di pace, opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso una intimazione di pagamento notificatagli da Equitalia Sud s.p.a. (oggi Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), a seguito del mancato pagamento d’una cartella esattoriale; il Giudice di pace dichiarò prescritto il diritto ed accolse l’opposizione; sentenza confermata dal Tribunale di Brindisi ed oggetto di ricorso per cassazione da parte del Concessionario il quale lamenta la violazione dell’art 2953 c.c. sostenendo che, una volta divenuta inoppugnabile la cartella esattoriale per mancata opposizione nei termini, il credito erariale resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il motivo è infondato, alla luce della recente decisione con la quale le Sezioni Unite di questa Corte ( n. 23397/2016 ) hanno stabilito che :  “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo“.

Cassazione Civile ordinanza n. 15909 del 15-06-2018

 

ANTONIO COLELLA
TRIBUTARISTA

CASERTA / NAPOLI

 

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